di Salvatore Sfrecola
L’espressione è romanesca e notoriamente efficace. Tanto che se ne è impadronito il linguaggio comune per cui “buttarla in caciara” equivale a far gran confusione, come da chiasso e baccano, con parola che probabilmente, si legge nei dizionari, deriva dall’unione di “gazzarra” e “cacio” riferendosi a luoghi di produzione del formaggio. Buttarla in caciara nel dibattito politico significa mettere insieme di tutto e di più in modo che l’andamento del confronto segua, più che la forza delle idee, la ragione delle suggestioni, con l’intento di coinvolgere e convincere l’opinione pubblica con argomentazioni di facile presa, anche quando non “c’azzeccano”, ancora per usare un’espressione popolare ma efficace. Come delle persone che al bar si scambiano qualche battuta veloce tra un sorso di cappuccino ed un morso al cornetto.
Il tema è quello “della Giustizia”, sotto il profilo della revisione costituzionale delle norme sull’“ordinamento giurisdizionale”, soggette a referendum “confermativo” previsto per il 22 e 23 marzo, anche se gli elementi che entrano nel dibattito politico e giornalistico riguardano singole vicende giudiziarie, dall’inchiesta che ha coinvolto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, alle più recenti indagini sul “caso Garlasco”, dimenticando o fingendo di dimenticare che i nuovi accertamenti della magistratura riguardano elementi che sarebbero emersi successivamente ad una sentenza passata in giudicato la cui pronuncia al momento non viene messa in discussione. Questioni che non avrebbero rilevanza sulla revisione costituzionale. Come quelle sul numero delle istruttorie, dei rinvii a giudizio e delle assoluzioni, ed altre che riguardano rapporti tra la politica e la magistratura e contrasti tra magistrati.
Ma vediamo perché nel dibattito intorno alla riforma del Titolo IV (La Magistratura) della parte II della Costituzione, Sezione I (Ordinamento giurisdizionale) la politica e l’informazione la buttano in caciara. Partendo dalle modifiche apportate all’attuale testo della Costituzione:
- la rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «La Giustizia»;
- la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: «Gli organi»;
- la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: «La giurisdizione».
In soldoni la riforma “assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri” (art. 104, comma 2) con la precisazione, al comma 3, che “l’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza”.
Seguono l’art. 104-bis che prevede il “Consiglio Superiore della Magistratura giudicante” e l’104-ter, sul “Consiglio Superiore della Magistratura Requirente”. Per l’uno e l’altro i componenti togati “sono eletti per la metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune…”.
L’art. 105-bis prevede che “i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente”, con due distinte sezioni. I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà del Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri”.
È introdotta la Sezione II-bis (Responsabilità dei magistrati). Con l’art. 113-bis “i magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato”.
A buttarla in caciara sono in molti tra i fautori del SÌ tra i quali si distingue un polemista di vaglia, Alessandro Sallusti, autore di plurime interviste a Luca Palamara, già Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), che ha spiegato il funzionamento anomalo del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), dominato dalle correnti nelle quali si ripartiscono i magistrati. Nell’ultima intervista a Sallusti che impegna un libro, appena uscito, “Il sistema colpisce ancora” (Mondadori, Milano, 2026), Palamara afferma: “non rinnego ciò che ho fatto, dico solo che tutti quelli – colleghi magistrati, importanti leader politici uomini delle istituzioni – molti dei quali tuttora al loro posto – che hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”.
Per sottolineare la gestione del C.S.M. in mano alle correnti ed alla politica, con questa frase nell’Introduzione Sallusti sembra non rendersi conto del clamoroso autogol che dimostra senza tema di smentite. Che i magistrati componenti del C.S.M. si accordavano con i componenti laici, eletti dai partiti, per l’assegnazione agli uffici, per l’attribuzione delle cariche direttive e per la definizione dei procedimenti disciplinari. Una cogestione dell’organizzazione degli uffici giudiziari tra politica e correnti, con effetti sulla attività giudiziaria. Tradotto in termini comprensibili per la gente comune significa un inquinamento del potere giudiziario da parte della politica. E significa inoltre che nel nuovo Consiglio Superiore che sarà, nelle due articolazioni dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti, composto, per la componente togata, da soggetti sorteggiati, vedremo aumentare l’influenza della politica perché i magistrati che siedono nel C.S.M., non più espressione delle correnti, fatto certamente deleterio come abbiamo più volte denunciato, saranno ancora più soggetti, per la loro fragilità, all’influenza dei componenti politici.
La scelta dei togati attraverso il meccanismo del sorteggio è un sistema che non esiste in nessun ordinamento per un organo di gestione di una categoria. In nessun ordine professionale, infatti, la gestione è in mano a soggetti sorteggiati, non degli avvocati, non dei medici, non degli ingegneri. Non sono sorteggiati neppure i politici, i consiglieri comunali, non i deputati i quali, anzi, sono espressione del massimo di controllo politico, eletti per volontà delle Segreterie dei partiti. Quindi, per restare al C.S.M., avendo tutti operato fin qui secondo le “regole non scritte: quelle del gioco sporco”, scrive Sallusti, è probabile che continuino così ancora del prossimo C.S.M. targato Carlo Nordio. Perché non è certo questa riforma che potrà evitare gli inciuci tra membri laici e togati, che saranno semmai più “personali” anche se è verosimile che l’influenza delle correnti si farà sentire ancora.
Per far ancora più caciara Sallusti segnala la ricorrente doglianza dei provvedimenti adottati dai Pubblici Ministeri non convalidati dai giudici. E non si accorge, o fa finta di non accorgersi, che questi dati dimostrano che la tanto demonizzata unicità della carriera in realtà non produce gli effetti di appiattimento dei giudici sulle richieste dei P.M.. Perché se i magistrati giudicanti non aderiscono alle richieste dei colleghi requirenti vuol dire che, nell’esercizio delle rispettive funzioni, magistrati appartenenti alla stessa “carriera”, magari provenienti dallo stesso concorso, possono decidere diversamente perché, in quel momento, svolgono delle funzioni diverse ed affrontano il medesimo fatto con l’ottica propria del ruolo svolto.
C’è poi la storia delle “ingiuste detenzioni”, e degli “ingiusti processi”, degli “arresti senza motivo”, che turbano non solo chi subisce le ingiustizie e l’opinione pubblica, ma anche i magistrati che tengono alla loro immagine. Decisioni “senza motivo”, scrive Sallusti, facendo finta di non sapere, lui che ha una lunga esperienza giornalistica, che l’azione giudiziaria, sotto il profilo istruttorio e decisorio, è il prodotto del sistema delle norme e della funzionalità dell’intero ordinamento. A cominciare dal numero dei magistrati e dei loro collaboratori. Sappiamo dai giornali che mancano migliaia di Cancellieri e Segretari giudiziari ed altri collaboratori, sicché l’apparato giudiziario è rallentato, come dimostra la durata di processi, assolutamente assurda, con la conseguenza che, in queste condizioni, può sempre accadere un errore di notifica, la scadenza di un termine, il mancato esame di un documento in fascicoli composti di migliaia di pagine.
Nessuno di questi problemi è affrontato dalla riforma. Né l’esigenza della uniformità delle regole processuali, richiesta da anni dall’avvocatura, è stata presa in considerazione. Ugualmente la necessità di rendere uniformi i sistemi informatici che obbligano gli utenti a portare a mente regole diverse per fattispecie analoghe.
C’è, poi, un altro aspetto che sfugge volutamente a chi la vuole buttare in caciara, quello delle regole dell’esercizio dell’azione penale. Attualmente l’art. 112 della Costituzione afferma che “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. La nuova norma si esprime diversamente: “l’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge”. Era necessario questo riferimento ai “criteri stabiliti dalla legge”? Non era necessario. Serve ad aprire alla eliminazione di fatto della obbligatorietà dell’azione penale che diventerà obbligatoria secondo le indicazioni della legge che potrà prevedere che a dettare la linea delle procure potrà essere una direttiva del Ministro della giustizia, fermo restando che al P.M. le norme sull’ordinamento giudiziario assicureranno “l’autonomia e l’indipendenza”. Chiaro l’obiettivo: “intelligenti pauca”.
Ancora un aspetto della riforma che è passato inosservato. All’art. 111 è aggiunto un ulteriore comma nel quale si precisa che “le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge”. Potrebbe, nel dubbio, favorire le condanne.
La riforma prevede un art. 105-bis che istituisce la “Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente”, indubbiamente interessante, giacché è noto che l’azione disciplinare è stata in gran parte frustrata dal potere delle correnti all’interno del C.S.M.. Da notare, tuttavia, che “contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità”. Cioè non è previsto un appello nel merito, e questo è uno degli elementi che hanno provocato critiche da parte di ambienti della Magistratura, insieme alla previsione che il Presidente ed il Vicepresidente della Corte devono essere scelti tra i componenti “designati dal Parlamento”.
Riprendiamo il tema della separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri – argomento “forte” della riforma, sembrando a molti naturale che colui il quale muove le accuse appartenga ad un corpo diverso da quello di chi giudica, per evitare contaminazioni anche di carattere psicologico – per richiamare un’affermazione ricorrente. Quella che, per effetto della riforma, i giudici sarebbero più indipendenti, veramente “terzi”. Una conseguenza indimostrata. Anzi contraddetta dai numeri del mancato accoglimento delle richieste dei P.M. da parte dei giudici. Mentre è certo che, ovunque le carriere sono separate, i P.M. sono soggetti a direttive del potere politico. Né si dice mai che, ad esempio, in Francia, paese preso spesso ad esempio, i magistrati, che saranno poi giudici o P.M., vengono reclutati attraverso uno stesso concorso perché abbiano la medesima cultura giuridica. Infatti, ad onta delle affermazioni che, in politica soprattutto, definiscono il P.M. “avvocato dell’accusa”, il ruolo è quello di difensore della legge, non dello Stato, tanto che può dissentire rispetto alla richiesta proveniente dalla P.A.. E certamente non è un processo alle intenzioni immaginare che la sottoposizione del P.M. al potere politico sia l’obiettivo finale, dopo la riforma dell’art. 112 di cui abbiamo detto. Del resto, l’abolizione del reato di abuso d’ufficio è un indizio significativo.
Del resto, l’ho ripetuto più volte, senza andare tanto lontano, nel l’ordinamento giudiziario del Regno d’Italia il Procuratore del Re era individuato quale rappresentante del potere esecutivo presso l’Autorità giudiziaria.
