mercoledì, Febbraio 11, 2026
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La politica non molla. Ancora dirigenti “nominati” (inevitabilmente col “timore della firma”)

di Salvatore Sfrecola

“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”, è scritto nell’art. 97, comma 3, della Costituzione. Quel “salvo”, in funzione residuale, è un’apertura della quale la politica si è progressivamente appropriata per soddisfare non esigenze “eccezionali”, come avevano immaginato i Costituenti, ma per “sistemare” negli uffici pubblici quanti, dal dopoguerra, non avevano titoli per partecipare ai concorsi. “Avventizi”, “diurnisti”, poi giovani assunti da cooperative sociali, poi inquadrati nei ruoli con “leggine” ad hoc. E siccome “l’appetito vien mangiando”, la politica è passata impunemente ad aprire senza concorso alla dirigenza arruolando amici, parenti e collaboratori di partito, con effetti spesso devastanti per le amministrazioni nelle quali si sono trovati a dirigere settori importanti degli apparati persone, magari di buona volontà, ma privi della necessaria professionalità ed esperienza, quei requisiti che avrebbero dovuto giustificare la deroga. È stato l’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha via via via ampliato una iniziale possibilità di nomina che si riferiva a soggetti portatori di esperienze e professionalità delle quali l’amministrazione non aveva disponibilità. Espressione in contrasto con la realtà perché le amministrazioni hanno sempre fatto fronte ad esigenze particolari avvalendosi, in posizione di comando, di personale proveniente da altre strutture pubbliche. Così via via la deroga ha ricompreso perfino la possibilità di nominare dirigenti i dipendenti della stessa amministrazione, contraddicendo l’asserita mancanza di professionalità, scegliendo non di rado perfino chi aveva invano partecipato ai concorsi per quel posto, poi ottenuto per grazia politica.

“Un vero e proprio scandalo, da commedia all’italiana – scrive Roberto Alesse in un pregevole saggio “Il declino del potere pubblico in Italia” (edito da Rubbettino) – che non solo sfregia la Costituzione, ma che, peggio ancora, non ha apportato alcun miglioramento oggettivo, perché, in tutti questi lunghi anni, l’aver inserito, all’abbisogna, il macrostrutture ministeriali ed equiparate, persone di dubbia ed eterogenea provenienza non ha prodotto nulla in termini di incremento dell’efficienza dell’azione amministrativa, come insegna, in modo perentorio, l’esperienza di quelle amministrazioni centrali dello Stato che, senza aver privatizzato un bel niente, e avendo conservato il regime di diritto pubblico, mantengono alta la loro credibilità istituzionale e la loro fedele osservanza alle stringenti direttive dei vertici politici”.

Aveva, dunque, rinfrancato non poco gli animi dei funzionari dello Stato il richiamo al “merito” da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’atto della presentazione del suo Governo. Così veniva integrata la denominazione del Ministero dell’istruzione “e del merito”, appunto, affidato al Prof. Giuseppe Valditara che a quell’impegno ha improntato la sua non facile opera di riordinamento della scuola italiana fortemente degradata negli ultimi decenni.

Ma quel “famigerato comma” (Alesse) piace alla politica per sistemare amici o presunti tali, perché pronti, come insegna l’esperienza, a cambiare casacca al seguito del politico del momento. Così il Ministro dell’amministrazione Paolo Zangrillo si è fatto promotore di un ulteriore ampliamento della platea dei “nominandi”. Con il ddl, appena approvato dalla Camera, recante Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Se il testo sarà approvato in via definitiva, il 30% dei posti da dirigente sarà accessibile non più per concorso ma sulla base di una valutazione del lavoro svolto dal funzionario, di competenza dei suoi superiori con l’ovvio beneplacito dell’autorità politica. “La procedura prevede l’osservazione delle performance del funzionario che si candida nei 5 anni precedenti. Inoltre, la valutazione della candidatura sarà fatta da una Commissione composta da dirigenti generali estratti a sorte a cui si aggiungono due professionisti che possono venire anche dal privato e il presidente è esterno, a garanzia dell’imparzialità”, aveva spiegato il Ministro intervistato da Enrico Marro per il Corriere della Sera.

“Saper studiare non significa saper fare”, aveva così riassunto il Corriere il senso della “riforma del pubblico impiego” messa a punto a Palazzo Vidoni. E non c’è dubbio che le attitudini dirigenziali, implicando capacità organizzative degli uffici e di direzione del personale addetto, costituiscano un requisito ulteriore rispetto alla preparazione professionale nelle materie d’ufficio che tuttavia vanno conosciute a fondo nell’attualità dell’elaborazione legislativa e giurisprudenziale. Perché il servizio svolto dal personale addetto sconta necessariamente la conoscenza delle attribuzioni e la capacità di adottare provvedimenti legittimi che perseguono, nel rispetto, altresì, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, gli obiettivi previsti dalle leggi. È così che l’attività svolta supera i controlli di legittimità, amministrativi o giurisdizionali, evitando intoppi dovuti ad impugnative di eventuali controinteressati. E, contestualmente, quel “timore della firma” che ha mosso il legislatore, su proposta dell’on. Tommaso Foti, all’epoca Presidente del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, oggi Ministro degli affari europei, a prevedere una riduzione dell’importi delle condanne in caso di “danno erariale”. Quello “sconto” che graverà sui cittadini come una “tassa”.

Sanno bene, infatti, al Governo ed in Parlamento che già oggi, dopo anni di nomine “fiduciarie” sulla base dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 la P.A. abbonda di dirigenti scelti tra i fedeli, spesso senza adeguata professionalità ed esperienza, non di rado già bocciati nei concorsi di accesso alla dirigenza.

Con la “riforma” Zangrillo solo il 70% dei posti disponibili per i dirigenti verrà assegnato secondo il meccanismo tradizionale dei concorsi, un 50% attraverso i corsi-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A) mentre il restante 20% sarà assegnato attraverso i concorsi banditi dai singoli enti.

Solamente nella prima fascia il 50% dei posti da dirigente sarà assegnato tramite concorso, il restante 50% secondo le nuove regole introdotte dal ddl Merito.

Novità anche per il trattamento retributivo che sarà legato al raggiungimento dei risultati (performance) che pertanto sarà “progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita”, come si legge all’art. 3. Le nuove regole stabiliscono che in ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente) non possano essere attribuiti “punteggi apicali” in misura superiore al 30% delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica. Né il riconoscimento delle “eccellenze” può superare la misura del 20% delle valutazioni più alte.

Sono percentuali già in passato usate, fonte di ingiustizie e di contenzioso, oltre che di mortificazione spesso dei migliori, quando si dimostrano riottosi di fronte ad un dirigente “nominato” perché nella manica del ministro anche se incapace. È parte della storia della P.A.

L’iter di promozione alternativo al concorso è previsto in tre fasi. Procede da una selezione interna, a cui potranno partecipare i funzionari con almeno cinque anni di esperienza nel ruolo o chi ha svolto la funzione di quadro per almeno due anni. La valutazione sarà affidata a una Commissione di sette componenti, di cui quattro interni e tre esterni, tra cui il Presidente. I candidati saranno valutati in base ai titoli, al lavoro svolto e ad una relazione del dirigente responsabile del candidato. Inoltre, i candidati dovranno affrontare un colloquio individuale a cui partecipano esperti esterni in valutazione del personale. Questo iter consente di ottenere un incarico dirigenziale di tre anni, rinnovabile una volta. Dopo quattro anni, dopo il primo rinnovo una nuova Commissione valuterà il lavoro svolto e deciderà se il dipendente possa essere confermato e inserito stabilmente nel ruolo dei dirigenti.

Sembra un meccanismo di selezione dignitoso. In realtà servirà a coprire la decisione “politica” di assumere i soliti noti. Amici e sodali, senza preoccupazione alcuna per l’efficienza della P.A.. Almeno smettano di denunciare ritardi ed inefficienze e studino un po’ di storia dell’amministrazione nella quale s’imbatteranno in vere eccellenze che in tempi difficili, come nell’immediato dopoguerra, hanno ricostruito un Paese martoriato nelle strutture civili e industriali.

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