sabato, Marzo 14, 2026
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Dopo la “legge Foti” la Corte dei conti incrementerà i giudizi “di conto”?

di Salvatore Sfrecola

Certamente buona parte degli automobilisti italiani, quando acquista il ticket di un parcheggio pubblico a pagamento, non sa che il gestore di quell’impianto per conto del Comune è un “agente contabile” e, pertanto, tenuto a rendere il conto della gestione dei parcometri alla Corte dei conti. Un conto che si chiama “giudiziale”, perché esaminato da un magistrato, che la Corte di Cassazione alcuni anni fa ha ritenuto dovuto, a seguito dell’iniziativa assunta dal Vice Procuratore Generale della Corte dei conti, Angelo Canale, un magistrato che ha fatto poi una grande carriera, terminata da Procuratore Generale.

“Detta pronuncia – hanno precisato Claudio Chiarenza e Paolo Evangelista (in “La nuova Corte dei conti”, a cura di Vito Tenore, Giuffrè editore, Milano, p. 991) – riafferma l’essenzialità del giudizio di conto per la verifica obiettiva e neutrale delle operazioni di riscossione e di pagamento effettuati dagli enti pubblici anche con ricorso a società private… (in quanto) ciò che rileva per la Suprema Corte è il carattere pubblico dell’ente per il quale il soggetto agisce nonché la provenienza pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione” 

Un breve riferimento ad una funzione, dalla quale la Corte trae il suo stesso nome “dei conti”, risalente nel tempo e coeva a tutte le gestioni pubbliche, fin dall’antica Grecia dove ogni funzionario, uscendo di carica, doveva presentare il rendiconto dei fondi pubblici di cui aveva avuto la gestione ai “Logisti”, i magistrati competenti ad esaminare i conti. Anche a Roma la “redditio rationum” fu rigidamente curata, come avrebbe dimostrato Cicerone imputando a Gaio Licinio Verre, il corrottissimo Procuratore della Sicilia, di non aver reso i conti della sua gestione. Più tardi, nella Monarchia francese, la Camera dei conti era una vera e propria giurisdizione finanziaria (jugement des comptes) come sarebbe stata assunta nel Ducato di Savoia e da questo nel Regno di Sardegna quando, nel 1852, per iniziativa di Camillo Benso di Cavour, la Camera divenne Corte per poi passare dieci anni dopo nello Stato unitario.

Poche notazioni per segnalare una funzione essenziale della Magistratura contabile, un vero e proprio presidio della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, di fatto in ombra agli occhi di molti nel quadro delle funzioni giurisdizionali, nonostante il riconoscimento sancito nella stessa Costituzione secondo la quale (art. 103, comma 2) la Corte dei conti ha giurisdizione “nelle materie di contabilità pubblica”. Attribuzione così tutelata, tanto che solamente per i giudizi di responsabilità, per “danno erariale”, recentemente con la legge n. 1 del 2026 (c.d. “legge Foti”) il Parlamento è potuto intervenire con una iniziativa fortemente contestata per aver previsto che il risarcimento del danno causato con dolo o colpa grave debba essere limitato, a carico del responsabile, nella misura del trenta per cento del danno accertato.

La “riforma”, che addossa il settanta per cento del danno accertato al cittadino che paga imposte e tasse o che si serve di servizi pubblici che saranno inevitabilmente più cari o più rari, apre la strada ad un rinnovato interesse per i giudizi di conto che, attraverso l’anagrafe degli agenti contabili, consentiranno un diffuso controllo su tutte le aree delle gestioni finanziarie e patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Dico “rinnovato interesse” perché questa funzione sembra a taluni poco interessante o poco stimolante, mentre apre all’attenzione del giudice dei conti una prateria di gestioni non sufficientemente esplorate che consentono un controllo concreto e costante del rispetto delle regole di gestione sotto il versante della spesa come dell’entrata e del patrimonio. Basti pensare al riguardo che l’Italia, che dispone del più grande e prezioso patrimonio storico artistico del mondo, ha musei che non dispongono di un inventario dei beni ivi conservati, nonostante le sollecitazioni della Ragioneria Generale dello Stato a completare questo essenziale adempimento la cui assenza drammaticamente emerge in occasione di furti o di danneggiamenti.

Ci auguriamo, dunque, un rinnovato impegno della Corte nell’esame dei conti.

Ed, al proposito, richiamo un episodio significativo. Giuseppe Cataldi, che fu Presidente della Corte dei conti, docente universitario e giurista di valore, per risvegliare l’attenzione dei giovani magistrati verso il giudizio “di conto”, amava richiamare un episodio che gli aveva riferito un suo amico, dirigente di una pubblica amministrazione. Questi, convinto che alla Corte non esaminassero a fondo tutte le contabilità che venivano inviate per il controllo, aveva inserito un mattone nella documentazione giustificativa delle operazioni contabili, un faldone accuratamente legato con lo spago, com’era in uso. Restituito il conto con il provvedimento di “discarico”, che ne accertava la correttezza, il mattone era ancora lì, a dimostrazione del fatto che la contabilità era stata considerata regolare sulla base delle cifre indicate nel conto, senza che fosse stata esaminata la documentazione giustificativa.

Naturalmente la “prova mattone” non dava dimostrazione di un generale disinteresse dei magistrati addetti. Era stato un caso, che, tuttavia, aveva consentito di verificare un sospetto, quello di una trascuratezza per una funzione che è quella originaria della magistratura “dei conti”, che alcuni, sbagliando, considerano poco interessante, meno certamente di quella concernente i giudizi “di responsabilità” per danno erariale. Questi, limitati per effetto della nuova normativa, consentiranno di destinare nuove risorse, nelle Sezioni giurisdizionali e nelle Procure regionali, ai giudizi di conto.

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