di Paola Maria Zerman
E’ legittima l’ordinanza di sgombero di un immobile, adottata dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), a seguito della confisca definitiva.
Lo ha stabilito la recente sentenza del TAR Lazio n.11691 del 16 giugno, così confermando il rigoroso orientamento della giurisprudenza circa la destinazione pubblicistica dei beni sottratti alle mafie.
Con esaustive pronunce già il Consiglio di Stato (da ultimo sentenza n.720 del 2025) ha ribadito che il diritto all’abitazione di chi risiedeva nell’immobile confiscato è recessivo rispetto alla prevalenza dell’interesse pubblico al suo reinserimento a fini di interesse generale.
E’ caposaldo del codice antimafia (d.lgs.159/2011 da ultimo modificato dal DL 48/25) l’intento di ricollocare beni e imprese nel circuito legale, restituendoli alla comunità.
A seguito della confisca definitiva, i beni, comprese le aziende, entrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e vengono gestiti dall’ANBSC, subentrata all’Agenzia del Demanio. Compito di grande complessità, sia per l’elevato numero di beni immobili e di aziende confiscate, sia per la necessità di ottimizzare la collocazione del bene per finalità sociali, prevenendo il deterioramento nelle more delle lunghe procedure giudiziarie e di assegnazione.
Il report del CNEL del marzo 2025 evidenzia le criticità e proposte relative all’ingente compito che spetta all’Agenzia, coadiuvata da amministratori giudiziari nella fase del sequestro, e poi, divenuta definitiva la confisca, nella destinazione pubblicistica dei beni e delle aziende (art.48 d.lgs.159/2011).
Di particolare interesse la proposta, ai fini della redazione di un testo di revisione normativa, di previsione della co-programmazione e della co-progettazione da parte degli enti del terzo settore ai sensi del decreto legislativo 161/2017, tramite la conferenza di servizi(pag.9 relazione CNEL) nell’ottica di un coinvolgimento maggiore delle organizzazioni di volontariato sociale.
E’ pur vero che l’Agenzia nel corso del 2020, ha pubblicato il primo bando sperimentale rivolto direttamente ai soggetti del terzo settore, in base alla norma (comma c-bis) dell’art. 48 di recente introdotto), che ha legittimato tale via, con notevole riduzione dei tempi di assegnazione, rispetto al doppio passaggio regolato dal comma c) ovvero il trasferimento ai Comuni e poi la concessione alle organizzazioni di volontariato e recupero.
Tuttavia l’operato dell’Agenzia appare ancora troppo timido, visto che oggetto del bando sono stati “i beni inoptati da parte della platea dei soggetti istituzionali” con ogni evidenza non attrattivi, visto che sono stati assegnati solo il 19 per cento dei beni a disposizione (dei beni 1412 proposti, 1152 sono rimasti inoptati, Relazione ANBSC 2023, pag. 57).
In realtà la disciplina del terzo settore (in particolare l’art.55 del d.lgs 117 del 2017) prevede un più ampio coinvolgimento degli enti, in attuazione del principi di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118 quarto comma Costituzione, sia di co-programmazione che di co-progettazione nell’organizzazione degli interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale.
La nota sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 ha sottolineato l’importanza di tale nuovo rapporto collaborativo, che può essere sempre più determinante anche nell’azione di recupero e destinazione ad attività di interesse generale dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.
* (da Il Sole 24 Ore del 14 luglio 2025)