Site icon Un sogno Italiano

Il ruolo della Corte dei conti a tutela della finanza pubblica nel saluto del Presidente dell’Associazione Magistrati, Donato Centrone, all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Sezione Lazio

17 MARZO 2026

Signor Presidente, signor Procuratore regionale, rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, cari colleghi, Autorità presenti, avvocati del libero foro, organi di stampa, sono particolarmente lieto di porgervi il saluto dell’Associazione dei Magistrati della Corte dei conti.

Come abbiamo avuto modo di ascoltare dalla relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale e del Procuratore regionale e dalle parole del Presidente della Sezione di controllo, la Corte dei conti svolge un ruolo centrale nella vita amministrativa degli enti territoriali e, di riflesso, per i servizi che questi ultimi devono rendere in favore della cittadinanza. Nell’esprimere sincero apprezzamento per l’azione svolta nel 2025, vorrei cogliere l’occasione odierna per sottolineare come la Corte dei conti stia attraversando una fase storica caratterizzata da significativi cambiamenti ordinamentali, destinata a modificare profondamente assetti e funzioni.

Con la recente entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, sono divenute già operative disposizioni in grado di incidere negativamente sulla disciplina della responsabilità amministrativa e sul risarcimento del danno per colpa grave, nonché sul controllo preventivo e sulla funzione consultiva.

L’Associazione, come noto, ha seguito con attenzione l’evoluzione dell’iter della riforma, chiedendo, in conformità ai pareri resi dalle Sezioni riunite n. 3/2024 e n. 4/2025, purtroppo senza successo, alcuni interventi emendativi al testo presentato alle Camere. Da subito, la legge ha palesato evidenti criticità, ad esempio in tema di assicurazione obbligatoria, tanto che l’entrata in vigore di tale disposizione è stata subito differita. Altri correttivi sarebbero necessari per altre norme di immediata applicazione, in conformità ai pareri sopra citati. 

Non meno incisivo, per i potenziali effetti sull’organizzazione e sulle funzioni della Corte dei conti, è il percorso di attuazione della delega attribuita al Governo dalla medesima legge n. 1/2026, che, di recente, ha preso concreto avvio. La Corte si vedrebbe ancor più colpita nella sua natura magistratuale qualora si dovesse pervenire all’attuazione integrale di tutti i criteri di delega o per la modalità della loro concreta declinazione.

In questa nuova fase, l’Associazione magistrati intende continuare a svolgere un ruolo di interlocutore con le Istituzioni, al fine di preservare ed implementare le funzioni che la Costituzione affida alla Corte dei conti, Giudice della corretta gestione delle risorse pubbliche e garante dell’equilibrio finanziario dello Stato e degli altri enti pubblici. L’auspicio è che si inauguri un rinnovato atteggiamento di apertura e reale ascolto al contributo che la Corte può fornire sul piano tecnico, unico presupposto in grado di rendere l’interlocuzione effettiva, e non un mero rito istituzionale.

L’attuale contesto di saluto consente solo una breve elencazione dei criteri di delega che rischiano di essere maggiormente lesivi dell’indipendenza e terzietà del magistrato e del corretto equilibrio tra le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive intestate alla Corte dei conti. L’Associazione, in particolare, ritiene che:

  1. deve essere mantenuta, in sede centrale, la distinzione fra sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e sezioni che svolgono attività di controllo, consultive e referenti e, fra queste ultime, mantenuta la separazione, avente fonte nell’art. 100 della Costituzione fra il controllo preventivo di legittimità, il controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e le altre forme di controllo-referto;
  2. analogamente, deve essere preservata l’attuale articolazione regionale della Corte dei conti, con tre uffici distinti (controllo, giurisdizione e procura), coordinati da colleghi con qualifica di presidente, al fine di assicurare prossimità ai cittadini, efficienza operativa, nonché la necessaria specializzazione professionale, a tutela in particolare dei soggetti e degli enti destinatari delle decisioni giurisdizionali e di controllo;
  3. la funzione nomofilattica non va trasformata in un’impropria forma di gerarchizzazione tra sezioni centrali e sezioni regionali, sia giurisdizionali che di controllo, essendo essenziale mantenere il carattere diffuso dell’esercizio delle funzioni magistratuali; ritiene, altresì, che le pronunce nomofilattiche non possano vincolare l’attività delle procure, salvo tenerne doveroso conto nell’esercizio delle proprie funzioni;
  4.  i rapporti tra Procura generale e procure regionali vanno mantenuti nell’ambito del coordinamento, senza declinarsi in ingerenze della Procura generale sull’attività istruttoria assegnata a ciascun pubblico ministero regionale o a forme di pressione o cogestione delle istruttorie;  
  5. nell’ottica della valorizzazione dell’esercizio di tutte le funzioni, fonte di arricchimento professionale, l’eventuale introduzione di criteri di rotazione deve essere accompagnata da adeguate garanzie (funzionali al rispetto del principio di inamovibilità del giudice) e le specifiche incompatibilità fra funzioni requirenti e giudicanti devono continuare ad essere individuate dall’Organo di autogoverno, nel rispetto del principio di proporzionalità, esprimendo contrarietà al divieto di passaggio fra funzioni requirenti e giudicanti e ad ogni forma di separazione delle carriere;
  6. i magistrati vanno assegnati agli uffici giudiziari, a domanda, sulla base degli effettivi carichi di lavoro, con il mantenimento del necessario equilibrio tra le funzioni requirenti, giurisdizionali, di controllo e consultive intestate alla Corte;
  7. va data attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge, con la predisposizione di criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari ai singoli magistrati, definiti dall’Organo di autogoverno, e non dal Presidente della singola sezione, prendendo a modello le forme di garanzia vigenti nella Magistratura ordinaria.

L’Associazione, invece, guarda con favore ai criteri di delega che prevedono la regolamentazione dell’azione disciplinare, l’ampliamento della giurisdizione mediante i giudizi ad istanza di parte, i meccanismi deflattivi del contenzioso, la regolamentazione delle procedure di controllo a garanzia delle amministrazioni controllate e dei terzi, salvaguardando i principi di contraddittorio, di pubblicità e trasparenza di tutte le funzioni.

Concludo rinnovando il saluto che l’Associazione magistrati della Corte dei conti rivolge ai colleghi, agli avvocati del libero foro ed ai rappresentanti della Politica e delle Amministrazioni del territorio, con l’augurio che, nell’Anno giudiziario che sta per aprirsi, possano continuare ad essere espletate adeguatamente le funzioni che la Costituzione assegna alla Corte, a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche e degli equilibri di bilancio, nell’interesse dei cittadini alla tempestiva e piena fruizione del livelli essenziali delle prestazioni riconosciute dalla legge.

Exit mobile version