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L’ingiustificato ritardo nell’assunzione di un dirigente costituisce illecito fonte di risarcimento

di Salvatore Sfrecola

Ancora un incidente di percorso sulla strada del reclutamento di 175 dirigenti, bandito dall’Agenzia delle Entrate nel 2010, una telenovela della quale si sono ripetutamente occupati i giudici amministrativi di primo e secondo grado. Da ultimo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda (sentenza n. 13795 del 28 luglio 2026) che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito da un dirigente a causa della ritardata assunzione. Il danno economico stimato in oltre 130mila euro è stato ritenuto, infatti, dal giudice amministrativo conseguenza della ritardata assunzione del dirigente di seconda fascia che, idoneo nel richiamato concorso, aveva impugnato la graduatoria lamentando sia la irrazionalità del metodo di calcolo dei punteggi che il mancato riconoscimento di due titoli di studio. Aveva, pertanto, ottenuto l’annullamento della graduatoria nel novembre del 2022 risultando vincitore. Pertanto veniva assunto con contratto di lavoro sottoscritto nel 2024, con decorrenza degli effetti economici da quella data, e per quelli giuridici dal 20 settembre 2021.

Il dirigente ha ritenuto di aver subito un ingiusto danno patrimoniale costituito dalla differenza retributiva tra la posizione economica della qualifica di provenienza e quella di dirigente di seconda fascia che egli non ha percepito nel periodo decorrente dal 20 settembre 2021 al 31 gennaio 2024.

Il TAR Lazio gli ha dato ragione, ritenendo sussistenti nella fattispecie gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano tipizzata nell’art. 2043 del codice civile.

Ed ha individuato nella prospettazione del ricorrente “un fatto antigiuridico lesivo di una sua posizione giuridica soggettiva (ossia del suo interesse legittimo correlato all’esercizio del potere dell’amministrazione esercitato mediante la procedura selettiva per il passaggio dalla qualifica funzionariale a quella dirigenziale) nella graduatoria annullata”.

Tale fatto, hanno affermato i giudici amministrativi, “che ha inferto una lesione alla sfera giuridica del ricorrente, inoltre, ha generato un danno non iure datum, attesa l’illegittimità della sua deteriore collocazione in graduatoria individuata dalla sentenza di annullamento della stessa”. Annullamento scaturito “da un vizio della funzione individuato nell’avere l’Amministrazione prefissato “criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattire in modo palesemente irragionevole ì sub-punteggi attribuiti per titoli in base al bando di concorso e dunque da alterare l’equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività”.

Insomma, un pasticcio dietro l’altro, considerato che il “necessario presupposto costituito dal nesso eziologico tra fatto antigiuridico e danno lamentato, costituito dalla mancata percezione delle maggiori retribuzioni connesse alla qualifica dirigenziale rispetto a quella funzionariale… causata, in via immediata e diretta, dalla illegittima collocazione in graduatoria non utile all’assunzione del ricorrente nella qualifica dirigenziale, si è protratta sino alla legittima riedizione del potere e della conseguente collocazione in posizione utile all’assunzione nella qualifica dirigenziale, sin dalla stipulazione del relativo contratto di lavoro”. La sentenza richiama anche l’elemento soggettivo dell’illecito “costituito dalla colpa dell’Amministrazione ravvisabile nella stessa irragionevolezza… insita nella fissazione di criteri valutativi” giudicati illegittimi, di “macroscopica irragionevolezza”.

E parte la caccia al responsabile o ai responsabili di questo che fa emergere dall’illegittimità un clamoroso danno erariale.

E probabilmente non è l’unico caso.

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