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Appalti pubblici. La via per evitare che la discrezionalità scivoli nell’opacità

di Paola Maria Zerman, Avvocato dello Stato

Le strade e gli acquedotti romani ancora in uso, l’autostrada del Sole (c.a. 760 Km) costruita in meno di otto anni: il principio del risultato, oggi codificato dall’art. 1 del d.lgs. 36/2023, non è una novità ma il recupero di una finalità essenziale dell’azione amministrativa, smarrita in decenni di cantieri aperti sine die, costi lievitati e ritardi ingiustificabili.

Dietro queste patologie non c’è solo opacità gestionale, talora corruttiva: come ricorda la relazione al Codice, una legislazione troppo rigida e dettagliata ha eretto la procedura a valore assoluto, punendo con formalistiche interpretazioni irregolarità prive di reale incidenza, a scapito della più rapida esecuzione dell’opera.

L’art. 1 rimette il risultato al centro, quale “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto“. Non significa, però, inventare regole inespresse: lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 10 agosto 2026, n. 6457, con cui ha escluso che dal principio si possa desumere, come aveva fatto il TAR, la perentorietà di un termine — quello per la verifica dell’anomalia dell’offerta — al fine di accelerare la scelta del contraente.

La codificazione del principio del risultato non si contrappone a quello di legalità, ne amplia semmai il perimetro, come ricorda lo stesso Consiglio di Stato (26 marzo 2024, n. 2866) perché fa “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili”. Il giudice può sindacare l’operazione amministrativa voluta dalla stazione appaltante, quale desumibile dalla legge di gara, verificando se le scelte discrezionali compiute siano coerenti con il risultato atteso. Se, ad esempio, l’obiettivo dichiarato è la fornitura di apparecchiature perfettamente funzionanti, un’offerta più economica ma gravata da maggiori costi di tempi e risorse umane può risultare non congrua.

Il risultato e la fiducia non sono solo criteri interpretativi. Vengono attualizzati dal legislatore, per i contratti sopra soglia comunitaria, con l’attribuzione di una più ampia discrezionalità nei criteri di selezione del contraente e della valutazione delle offerte, mentre per i sottosoglia viene normalizzato il ricorso alla procedura semplificata dell’affidamento diretto a soggetti ritenuti idonei, senza confronto competitivo, sia pure nel rispetto di alcuni principi, fra cui quello della rotazione.

 Ma l’arma è a doppio taglio, e c’è l’altra faccia della medaglia.

 Nella relazione 2025, l’ANAC segnala l’esplosione degli affidamenti diretti sottosoglia, che hanno riguardato quasi il 95% delle acquisizioni totali, con un evidente addensamento a ridosso della soglia dei 140.000 euro. “Dietro questa prassi — osserva l’Autorità — si annidano sovente sprechi, opportunismi, frazionamenti artificiosi, talvolta perfino infiltrazioni criminali”.

Evitare che la discrezionalità scivoli nell’opacità, anziché servire il miglior risultato, è possibile: la stessa relazione al Codice ne indica la strada nella digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto. La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’ANAC, è il fulcro dell’intero ecosistema di e-procurement: un portale unico degli appalti, chiamato a dialogare in interoperabilità con le altre banche dati della pubblica amministrazione.

Occorre perciò renderla sempre più semplice, effettiva e trasparente — dalla programmazione fino all’esecuzione — con un vero e proprio cruscotto dei costi dell’appalto dall’inizio alla fine dell’esecuzione, comprese le riserve. Con alert e controlli incrociati automatici che segnalino tempestivamente gli indici di criticità, accessibili anche ai cittadini.

 E occorre, insieme, coltivare competenze e cultura dell’integrità, costruendo strutture amministrative collaborative e motivate, orientate al buon esito dell’azione pubblica.

Perché il risultato migliore non è mai il frutto di una scelta isolata, ma di uno stile amministrativo che coniuga competenze tecniche continuamente aggiornate, integrità personale e spirito di servizio: una sfida quanto mai necessaria ma tuttora aperta.

In concreto significa che il giudice può sindacare l'”operazione amministrativa” avuta di mira dalla stazione appaltante, desunta dalla  indicazione in tal senso fornita dalla legge di gara, sotto il profilo del risultato atteso e delle scelte discrezionali poste in essere, come nel caso di specie, se “Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature” la non congruità di un’offerta di apparecchiature che, anche se di minor costo, comportano altresì dei costi relativi ai tempi e all’impiego delle risorse umane necessarie per il compimento delle relative procedure.

da Il Sole 24 Ore del 1 ottobre 2026

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