dell’Avv. Giuseppe Gugliuzza
Una riflessione giuridica sulle recenti dichiarazioni e sull’indicazione pubblica di presunte responsabilità.
Le recenti notizie relative ai lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, e in particolare le dichiarazioni riguardanti Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli, impongono una riflessione giuridica che deve prescindere da ogni valutazione personale sulle persone coinvolte.
La ricerca della verità sulla tragica morte di David Rossi costituisce un’esigenza di indiscutibile interesse pubblico. Tuttavia, proprio la gravità dei fatti impone il rigoroso rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie fondamentali dell’ordinamento.
L’articolo 82 della Costituzione attribuisce alle Commissioni parlamentari d’inchiesta gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Tale disposizione, però, non trasforma la Commissione in un organo giurisdizionale, né le attribuisce il potere di esercitare l’azione penale o di accertare definitivamente responsabilità individuali.
La Commissione può acquisire documenti, ascoltare testimoni, disporre approfondimenti tecnici e investigativi, formulare valutazioni e trasmettere alla magistratura gli elementi raccolti.
Non può, invece, sostituirsi al giudice nella pronuncia di un giudizio di colpevolezza.
Il punto centrale è la distinzione tra un’ipotesi investigativa e l’affermazione di una responsabilità penale.
Indicare pubblicamente una persona come possibile soggetto coinvolto in un fatto criminoso, sulla base di elementi ancora da verificare, è cosa profondamente diversa dal presentarla come autore o mandante di un omicidio già accertato.
È una distinzione che non può essere trascurata, soprattutto quando le dichiarazioni provengono da un organismo parlamentare investito di autorevolezza istituzionale.
L’articolo 27 della Costituzione e l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sanciscono il principio della presunzione di innocenza, che rappresenta una garanzia fondamentale dello Stato di diritto.
Vi è poi un ulteriore aspetto meritevole di attenzione: il contraddittorio.
La normativa non impone in termini generali alla Commissione parlamentare di ascoltare preventivamente ogni persona menzionata nell’inchiesta. Tuttavia, quando emergono attribuzioni nominative di responsabilità per fatti di particolare gravità, consentire agli interessati di offrire chiarimenti, documenti ed elementi di segno contrario rappresenta un’esigenza di equilibrio e completezza dell’accertamento.
Il contraddittorio non costituisce un ostacolo alla ricerca della verità, ma uno degli strumenti più importanti per verificarne la fondatezza.
Analogamente, qualora le ipotesi accusatorie si fondino su dichiarazioni testimoniali o di collaboratori di giustizia, assume particolare rilevanza la verifica dell’attendibilità delle fonti e dell’esistenza di riscontri oggettivi e indipendenti.
Nel processo penale, l’articolo 192 c.p.p. detta precise regole di valutazione per determinate dichiarazioni accusatorie. Pur non essendo direttamente sovrapponibile l’attività parlamentare a quella giudiziaria, il rigore nella valutazione degli elementi raccolti rimane imprescindibile.
La verità parlamentare non equivale alla verità processuale.
Le conclusioni di una Commissione d’inchiesta possono rappresentare un contributo importante all’accertamento dei fatti, anche evidenziando lacune o contraddizioni nelle precedenti indagini. Non possono, però, assumere il valore di una sentenza penale.
È pertanto auspicabile che ogni elemento nuovo, ove penalmente rilevante, venga sottoposto alla competente autorità giudiziaria, affinché sia valutato nel rispetto delle regole del procedimento e delle garanzie difensive.
La ricerca della verità sulla morte di David Rossi deve proseguire senza condizionamenti, senza pregiudizi e senza zone d’ombra.
Ma deve essere altrettanto fermo un principio:
Nessuna esigenza di accertamento, per quanto importante e meritevole, può giustificare la compressione delle garanzie costituzionali della persona.
Il Parlamento ha il diritto e il dovere di indagare nei limiti delle proprie attribuzioni. La magistratura ha il compito di accertare le eventuali responsabilità penali.
Confondere questi due piani significherebbe indebolire proprio quei principi di legalità e di separazione dei poteri sui quali si fonda il nostro ordinamento democratico.
La giustizia non si realizza attraverso l’anticipazione pubblica di giudizi di colpevolezza, ma mediante l’accertamento rigoroso dei fatti, nel rispetto della legge e dei diritti di tutti.

