sabato, Luglio 27, 2024
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Agosto… tempo di amare pillole ministeriali. E i Conservatori e le Accademie sono sul piede di guerra

di Dora Liguori

È divenuta ormai triste consuetudine quella che vede i ministri in carica far piombare, nel mese di agosto, sui poveri mortali (con particolare riguardo alla categoria degli artisti) i peggiori provvedimenti e, noi, forse malfidati,  riteniamo che, in ciò, intervenga anche una certa malizia. Infatti i detentori del potere è probabile che pensino come, in agosto, il caldo, la stanchezza e magari le vacanze già programmate, finiscano con l’essere un notevole deterrente per l’inoltro, da parte dei destinatari delle citate “attenzioni”, di legittime e sacrosante proteste.

Pertanto, come si diceva una volta, l’augurio del potere è che sempre… “tutto finisca in cavalleria!”

Se poi determinati provvedimenti, oltre ad essere permeati di una quasi volontà punitiva, sono anche culturalmente illogici, ecco che si arriva al cosiddetto en plein dell’illuminata espressione ministeriale.

Fatte queste premesse andiamo ad illustrare le nostre doglianze!

Prima pillola: trattasi, per la cronaca, dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020 sulle: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto, etc”.

Purtroppo questa ordinanza, nei suoi contenuti astrusi, oltre a danneggiare profondamente l’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado, sta mandando letteralmente alla disperazione migliaia di docenti preparati che, dall’oggi al domani, grazie, nel presente caso, ad una scelta della Ministra Azzolina (e di qualcuno che mal la consiglia), rischiano (e il rischio è concreto), dopo anni, di perdere il loro posto d’insegnamento.

Ma, volendo procedere con ordine, occorre dire che l’ordinanza (a parte altre perle in essa contenute) era partita ancor peggio prevedendo addirittura l’abolizione del possesso di titoli artistici per l’insegnamento nelle medie a indirizzo musicale, licei musicali e coreutici. Infine veniva abolito, per i docenti, il possesso di quei titoli che da sempre hanno rappresentato una garanzia di professionalità che lo Stato intende assicurare a quegli studenti che desiderano accedere allo studio delle citate e difficili discipline artistiche, le quali, sarebbe bene ricordarlo, rappresentano anche la base degli studi artistici per l’accesso, poi, nelle Accademie e nei Conservatori di musica.

La improponibilità culturale contenuta nel Decreto, questa volta, nonostante la calura, ha fatto insorgere sia il Parlamento, attraverso l’appassionato e documentato intervento della Senatrice Loredana Russo e di tutta la Commissione Istruzione, sia il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). Purtroppo, i pur autorevoli interventi, hanno ottenuto solo dei correttivi che di ben poco mitigano gli effetti deleteri dell’ordinanza; infatti la stesura definitiva del Decreto ora prevede che potranno essere valutati solo i concerti sostenuti presso le Istituzioni e le Fondazioni Concertistiche finanziate dal FUS (Fondo Unico dello spettacolo).

Premesso che, dopo la strage, voluta dal Ministro Franceschini, sono ben poche le Associazioni concertistiche sopravvissute, va anche detto che queste “fortunate” superstiti hanno il vizio (un altro dei misteri italiani) di ingaggiare soprattutto artisti stranieri, troppo spesso mediocri (questo vale anche per le Fondazioni liriche); pertanto, messa così, la richiesta di questi titoli diviene più o meno una beffa. Inoltre appare davvero singolare che per l’estensore dell’Ordinanza, siano da ritenersi affidabili, solo quegli spettacoli che, a suo dire, usufruiscano dei soldi elargiti dallo Stato. E i soldi che le Regioni, le Province e i Comuni riservano al grosso delle Associazioni per l’espletamento degli spettacoli e attività culturali, non sono anch’essi fondi dello Stato? O per caso il denaro e le attività di Regioni, Province e Comuni viene dal Paese di Curlandia o peggio debba ritenersi di serie B? Mah!

Ai posteri e alle sentenze dei vari Tribunali Amministrativi (i ricorsi saranno una valanga) l’ardua sentenza! (A piè di pagina pubblichiamo un scheda tecnica sull’Ordinanza).

Seconda pillola: il decreto n. 497 del Ministero della Pubblica Istruzione, emesso non proprio in agosto ma lo scorso aprile, rappresenta anche questo una pillola tanto amara che sfiora, oltre ad una illogicità manifesta, anche una volontà che pare di tipo razzista avverso i docenti di Accademie di BBAA, Conservatori di musica ed ISIA. Infatti, il decreto, recante le indicazioni per la procedura straordinaria – per esami – finalizzati ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sancisce che i docenti AFAM non possano essere nominati presidenti di commissione. Identica esclusione avviene nel Decreto n. 510, riguardante la procedura per titoli ed esami per l’immissione in ruolo nelle sopra citate scuole, eccezion fatta, illogicità nell’illogicità, per i professori dell’Accademia di Danza, come se questi colleghi non appartenessero allo stesso mondo AFAM.

Il decreto, nella sua inconcludenza culturale, ci fa ricordare il sommo Collodi (Carlo Lorenzini) che nel suo capolavoro – Pinocchio – ci racconta come il burattino, recatosi in tribunale per ottenere giustizia circa il furto subìto dal gatto e dalla volpe, così si sente appellare dal giudice che, rivolto ai gendarmi, dice:

“Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro; pigliatelo dunque e mettetelo in prigione”.

Con ogni evidenza anche alla fine dell’ottocento, ai tempi di Collodi, la giustizia, a volte, riusciva ad essere illogica. Dunque, a somiglianza del giudice di Pinocchio, anche il Ministero della P.I. afferma: sei un’artista e quindi un competente in fatto di discipline artistiche, ebbene… tu non puoi presiedere le commissioni!

E per meglio esplicitare il concetto, ad un articolato parere del CSPI rimarcante l’assurdità dell’ordinanza, l’estensore del decreto, con pervicacia burocratica, dal sapore offensivo e appunto razzista, risponde che ha: ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l’art. 7, comma 1, in quanto i suddetti  docenti non possono ritenersi equiparati alle categorie che, secondo la normativa vigente, possono ricoprire funzioni di presidente di commissione nella procedura di cui al presente decreto”.

A parte l’offesa del tutto gratuita, il punto che rimbalza subito all’occhio, consiste nel fatto che, quando a suffragio della sua tesi, il burocrate va ad invocare la normativa vigente, egli dimostra, invece, di avere una discutibile conoscenza (e per un burocrate è grave) della medesima, o meglio egli distrugge, con furia iconoclasta, l’articolo 33 della Costituzione che testualmente dice: “Le Istituzioni di Alta Cultura, Università ed Accademie (e con sentenza della Corte Costituzionale) i Conservatori di musica, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi etc”;nonché distrugge quanto, in attuazione del dettato costituzionale, andrà a sancire la L. 508 del 99.

Eppure tutto ciò, sempre all’estensore dell’ordinanza, pare non sia bastato! E allora?

Allora, non ci resta che affermare come, forse per qualche biblica maledizione, alcuni funzionari del Ministero della P.I. vedano rosso al solo sentir nominare Accademie e Conservatori di Musica. Roba da invocare padre Freud!

Eppure la “burocrazia”, così come attualmente è stata da noi ereditata, ha avuto la sua nascita sotto l’imperatore Claudio, il quale, creando un organismo da lui definito officia (specie di ministeri con a capo dei “liberti”, antesignani dei direttori generali) intendeva sveltire le pratiche, per (almeno così diceva l’imperatore) andare, più diligentemente, incontro alle esigenze dei cittadini. Nella realtà, Claudio, istituendo gli officia, voleva più semplicemente ridimensionare lo strapotere del Senato, autore spesso di accentuati particolarismi ed estreme lungaggini, e soprattutto intendeva abolire i costanti vincoli che il supremo organismo, troppo spesso, metteva in certi, e non condivisi, suoi desideri. I liberti, a capo degli “officia o ministerii”, sottoposti per ovvi motivi all’imperatore, avevano, invece, il compito di amministrare con moderazione (almeno negli intenti) e saggezza i vari apparati dello Stato, cultura compresa, dando, di ciò, conto soltanto all’imperatore. E scusate se è poco!

Visti i risultati di certa burocrazia (per carità facendo le dovute eccezioni) forse sarebbe stato meglio che Claudio avesse lasciato, direttamente al Senato, il compito di continuare ad occuparsi della cosiddetta “Cosa Pubblica”.

Comunque, sul decreto in oggetto, si sono alzate anche altre proteste, ed è stata presentata un interrogazione parlamentare; l’UNAMS, però, avendo esperienza di come in genere vadano le cose e quanta importanza il Ministero dia a mugugni e interrogazioni, ha preferito, a riscatto della dignità di tutti i docenti AFAM, impugnare, nei tempi dovuti, il decreto presso il TAR.

Nostro augurio è che, almeno questa volta, non si vada ad incontrare un giudice del tipo di quello di Pinocchio!

Scheda tecnica dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

Con questa ordinanza sono state disciplinate le procedure e riesaminate le tabelle di valutazione dei titoli per la costituzione delle graduatorie nella scuola di ogni ordine e grado, graduatorie utili alla stipula di contratti di supplenza annuale e temporanea sui posti non coperti dal personale docente di ruolo.

Il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41, in particolare l’articolo 2 comma 4-ter, ha previsto, “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, di disciplinare “le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124” e le “procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” con ordinanza del Ministro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

L’ordinanza n. 60 consta di 16 articoli e di 10 tabelle allegate che ridefiniscono, in alcuni casi anche profondamente, la valutazione dei  titoli di studio, professionali e artistici.

Le tabelle A3 e A4, rispettivamente per il personale della scuola secondaria di secondo grado abilitato e non abilitato, sono suddivise in due sezioni, la prima delle quali  (lettera A) si riferisce ai titoli di accesso alle graduatorie, la seconda (lettera B) ai titoli culturali e professionali e ai titoli artistici valutabili solo per le classi di concorso musicali e coreutiche.

Le nuove tabelle di valutazione, rispetto alle Tabelle A e B allegate al D.M. 374/2017, ossia all’ultimo aggiornamento in ordine di tempo delle graduatorie di seconda e terza fascia (oggi prima e seconda fascia graduatoria provinciale), presentano sostanziali cambiamenti, soprattutto in riferimento al punteggio di alcuni titoli di studio ed ai punteggi dei titoli artistico-professionali per i docenti delle discipline musicali e coreutiche.

La tabella 4 assegna fino a 12 punti, a fronte dei precedenti 24 della Tabella B, al titolo di studio necessario per l’accesso alla graduatoria, raddoppia i punti per ogni certificazione linguistica, riduce a 2 (dai precedenti 6) i punti per i diplomi di specializzazione pluriennali e abbassa ad 1 punto (dai precedenti 3) la valutazione dei master universitari e accademici di primo e secondo livello.

Per le discipline musicali e coreutiche i cambiamenti sono ancora più evidenti. Infatti, i docenti delle classi di concorso A055 (strumento musicale ai licei musicali), A56 (strumento musicale alle medie ad indirizzo musicale), A057 (tecnica della danza classica), A058 (tecnica della danza contemporanea), A059 (pianista accompagnatore per la danza) vedranno, nelle prossime graduatorie, il proprio punteggio artistico potenzialmente azzerato. La scelta adottata nell’ordinanza è stata quella di dover valutare solo le prestazioni a favore degli enti e delle associazioni finanziate in Italia dal Fondo Unico per lo Spettacolo (punto B.22 per le discipline musicali e B.26 per le discipline coreutiche), fondo che notoriamente non finanzia tutte le attività italiane in ambito musicale e coreutico, alcune delle quali, tra l’altro, assai  prestigiose. Inoltre è valutabile, ai sensi della citata ordinanza,  solo l’attività artistica presso le orchestre degli Enti Lirico Sinfonici e presso le orchestre riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 800/1967 (punto B.20) e nei corpi di ballo dei medesimi Enti Lirico Sinfonici (come danzatore, B.24, e coreografo, B.25) per  ciascuna stagione.

Di conseguenza, molti artisti italiani, la cui attività si è svolta nei tantissimi centri che lo Stato non finanzia oppure lo fa con fondi altri rispetto al FUS,  non potranno far valere le loro esperienze nell’assegnazione di una cattedra, possibilità a loro garantita con la precedente normativa.

Pertanto, in primis: come valutare le altre attività artistiche in enti ed associazioni finanziate dallo Stato con fondi esterni al FUS?

Inoltre, sarebbe opportuno conoscere:

– cosa s’intenda per stagione, in riferimento al punto B.21, considerando che la definizione di stagione può variare in relazione al singolo teatro e alla singola orchestra;

– come conoscere il modo in cui la stagione, di cui al punto B.24, si debba interpretare in relazione all’attività di danzatore che, generalmente, si protrae solo per singole produzioni, non essendo il corpo di ballo dell’ente lirico sinfonico impegnato in tutte le produzioni del teatro;

– come essere informato sul dove poter inserire le prestazioni professionali in orchestre di musica da camera, se al punto B.21 o B.22;

– come poter valutare le singole prestazioni, in qualità anche di aggiunto o sostituto, nelle orchestre di cui al punto B. 21;

– come dover valutare le prestazioni professionali in qualità di direttore d’orchestra in singole produzioni, anche in considerazione che l’attività di direzione nelle orchestre generalmente si espleta per singole produzioni;

– come le attività degli artisti del coro nei teatri degli enti lirico sinfonici, non comprese nella definizione di cui al punto B.21, debbano essere valutate per la classe di concorso A055 (Canto nei Licei Musicali);

– come siano da valutare i contratti, anche brevi, dei pianisti accompagnatori presso i corpi di ballo degli enti lirico sinfonici, afferenti alla classe di concorso A059;

In ultimo, agli interessati, sarebbe indispensabile sapere come, alla luce dei chiarimenti che giungeranno presumibilmente ad avvenuta scadenza per la presentazione delle istanze di inclusione nelle graduatorie provinciali, sarà possibile rettificare la propria posizioni in termini di autodichiarazione dei titoli artistici posseduti.

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