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Il “caso Scelli – C.R.I.”, l’ex Commissario è innocente e c’è la prova

di Salvatore Sfrecola

Si chiama obiter dictum ed indica una questione affrontata dai giudici solo in via incidentale, non forma giudicato e, se favorevole ad un soggetto, gli assicura nient’altro che una soddisfazione morale. Quella che ha potuto trarre Maurizio Scelli dalla conclusione di una vicenda antica della quale è stato protagonista nella sua veste di Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana. Soddisfazione morale ma anche amarezza per come si è chiuso un lungo contenzioso dinanzi alla Corte dei conti.

Correva l’anno 2003 quando con d.P.C.M. del 18 aprile, “ravvisata la necessità di addivenire in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce Rossa Italiana, anche attraverso la necessaria modifica del vigente statuto”, l’Avv. Maurizio Scelli veniva nominato Commissario Straordinario dell’Ente, “con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla ricostituzione degli organi statutari e comunque per un periodo non superiore a sei mesi”, poi confermato con d.P.C.M. del 23 novembre 2004 e fino alla data di nomina del Presidente nazionale.

Nel frattempo, l’Avv. Scelli, nell’intento di riordinare l’Ente e di potenziarne le strutture operative, dispone con ordinanza commissariale n. 502 del 13 luglio 2004 l’estensione di un precedente contratto di fornitura di servizi informatici prevedendone interoperatività, posta elettronica, gestione e supporto management, web hosting e assistenza tecnica attraverso call center.

Ma Scelli è anche impegnato in varie missioni umanitarie che hanno avuta vasta eco sui mezzi di informazione. È lui che recupera e porta in Italia i resti di Fabrizio Quattrocchi, sequestrato ed ucciso in Iraq, e tratta la liberazione delle due cooperanti Simona Pari e Simona Torretta sequestrate a Baghdad nel 2004. Per quegli impegni umanitari la C.R.I. fu considerata l’istituzione più amata dagli italiani, premiata con la medaglia d’oro al merito civile, conferita dal Presidente Ciampi.

Nel corso di uno di queste missioni, per accelerare i tempi del potenziamento dell’Ente, Scelli dà disposizioni per la proroga dei contratti di forniture informatiche fidando, per la copertura dei relativi oneri, sulle disponibilità di bilancio attuali e future. Tra l’altro, in attuazione di un obbligo di legge, istituisce la “tesoreria unica”, nella quale confluiscono le risorse provenienti dai Comitati provinciali. Chiede chiarimenti sulla copertura delle spese per gli anni successivi. Il responsabile del settore finanziario scrive sulla bozza di ordinanza un “OK”. I soldi ci sono. Quella sigla non è un impegno formale ma significa che, considerata anche la prevista integrazione delle dotazioni di bilancio per effetto della tesoreria unica, le risorse al momento opportuno sarebbero state disponibili. In ogni caso Scelli, che sta per lasciare l’incarico, a fine 2005 adotta una variazione di bilancio che mette a disposizione risorse sufficienti a garantire la copertura di quelle spese.

A questo punto inizia una vicenda giudiziaria dinanzi alla Corte dei conti che ha dell’incredibile, anche se di recente conclusa con richiamo anche a quell’obiter dictum, che gli rende giustizia solo morale. Condannato in primo grado ed in appello per aver causato un danno derivante dalla mancata copertura della spesa Scelli promuove un giudizio di revocazione. Eccepisce l’esistenza di un documento, non conosciuto dai giudici, che dimostra la sua innocenza. Le risorse c’erano e la Croce Rossa le ha potute utilizzare, tanto è vero che ha pagato due milioni all’esito di una transazione con le società di gestione del servizio. È il rendiconto finanziario del 2005, approvato dall’Ente solamente nel 2010. Quel documento dimostra, senza ombra di dubbio, che le risorse c’erano, certificate da un rilevante avanzo di amministrazione. Senonché, i giudici ritengono che quel documento, che per giustificare la revocazione della sentenza di condanna deve essere “nuovo” non sia tale per Scelli che pure non ne aveva il possesso, tanto che ha dovuto chiederlo. E così decidono che quel ricorso per revocazione della sentenza di condanna è inammissibile. Tuttavia, si rendono conto dell’effetto perverso del formalismo giuridico. E di fronte ad una disponibilità di oltre 10 milioni di euro, più che sufficienti per le spese dei contratti, debbono dare atto che “ove tale documentazione medesima, in quanto già allora pubblica e quindi nella potenziale disponibilità delle parti fosse stata prodotta all’esame dei giudici dei gradi precedenti, sarebbe stata sicuramente utile ad escludere non solo il danno patrimoniale in relazione al quale è stata affermata la responsabilità dello Scelli in entrambi i giudizi di primo e secondo grado, ma anche l’elemento soggettivo della colpa grave, ed avrebbe conseguentemente, comportato un ben diverso esito del giudizio, con esclusione di qualsiasi responsabilità dello stesso Scelli stesso in relazione ai fatti di causa”.

Il documento dimostra l’innocenza del convenuto ma doveva essere esibito prima! La pronuncia dei giudici è corretta ma l’ingiustizia è evidente. Resta l’amarezza del cittadino Scelli che dall’impegno nel riordinamento e potenziamento della Croce Rossa ha tratto grandi soddisfazioni e ricevuto generali attestati di stima, addolorato da una condanna ingiusta, anche se può gridare alta la sua innocenza, riconosciuta da quell’obiter dictum che attesta che se il rendiconto 2005 fosse stato conosciuto prima sarebbe stata esclusa la sua responsabilità.

Scelli vuole l’assoluzione piena. È un suo diritto. Torna nuovamente davanti ai giudici eccependo stavolta un errore “di fatto” nella sentenza d’appello, quello che la giurisprudenza definisce “abbaglio dei sensi”, in quanto i giudici avrebbero trascurato di considerare un fatto acclarato, in atti, la prova della presenza di disponibilità di bilancio che esclude il danno erariale. È l’ultima possibilità. Ma anche questa non viene colta. I giudici non entrano nel merito dei motivi di revocazione. Il ricorso non sarebbe stato presentato nei termini dell’ordinaria impugnazione. La tesi è controversa. Ma il ricorso viene respinto. Il formalismo è ancora una volta implacabile. Tuttavia, i giudici sentono che hanno di fronte un innocente e richiamano ancora l’obiter dictum. Hanno rispettato la legge ma ne è derivata una summa iniùria. Summum ius, summa iniùria, il sommo diritto è somma ingiustizia, aforisma giuridico con cui si vuol dire che l’uso rigoroso di una regola giuridica o l’applicazione rigida di una norma può, in alcuni casi, essere fonte di un’ingiustizia. Lo sottolinea Cicerone (De Officiis I, 10) e prima di lui Terenzio (Heautontimoroumenos IV, 5: ius summum saepe summa est malitia).

È innocente ma vallo a spiegare a chi non mastica di diritto che l’obiter dictum significa che da Commissario della C.R.I. l’avv. Scelli ha sempre rispettato la legge. Nel frattempo è certo che, a causa della lunga vicenda giudiziaria, ha perduto importanti chance professionali. Avrebbe potuto ambire a incarichi amministrativi e governativi dai quali si è volutamente tenuto lontano in attesa di una sentenza di assoluzione. Oggi in qualche modo sostituita dall’obiter dictum. E può tornar a riveder le stelle.

2 Commenti

  1. Quando c è accanimento giudiziario nei riguardi di Taluni, non c’è giustizia che tenga.
    Dopo tanti anni e tanti ricorsi finalmente la luce, un faro!!
    Auguri vivissimi Dr Scelli!!
    Lei è ed’e’sempre stato una persona ONESTA oltre che di GRANDI CAPACITÀ.
    Ha in portato in alto nome della CRI e del Corpo Militare e di ciò le saremo eternamente grati.
    1*Cap.Com. CRI Massimo Pierini

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