sabato, Luglio 27, 2024
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Attacco alle famiglie ed alla loro storia (una sentenza della Corte costituzionale)

di Salvatore Sfrecola

La Corte costituzionale, riferisce una nota dell’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta, ha dichiarato “illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre”.

La Corte costituzionale, riunita in Camera di consiglio, si legge nella nota, ha esaminato oggi (27 aprile) “le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori”.

In attesa del deposito della sentenza, la nota stampa fa sapere che “le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione”.

La sentenza, conclude la nota, “sarà depositata nelle prossime settimane”.

Naturalmente per esprimere un giudizio sulla sentenza occorrerà leggere le motivazioni. Tuttavia qualche prima considerazione, di carattere storico sociologico, si può già fare. Partendo da una constatazione, quella che il cognome del padre consente di definire l’albero genealogico della famiglia, nel senso che si può risalire agli antenati di ciascuno di noi. Allo stesso tempo è evidente che, cambiando il cognome questa sequenza non è più riconoscibile, per cui non è più identificabile la “storia” di una famiglia. Ciò che non esclude ovviamente che al cognome del padre possa essere aggiunto quello della madre, che da sempre, anche quando non ufficialmente indicato, rappresenta un completamento della identificazione delle persone e della famiglia in un momento periodo storico, che è cosa diversa dalla sua continuità nel tempo, che non sarà più identificabile sulla base della sentenza della Corte costituzionale.

Come abbiamo letto nella nota richiamata, la decisione della Consulta sarebbe motivata dal riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto la Corte ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”. Richiamando il “principio di eguaglianza” e l’“interesse del figlio”. In entrambi i casi attendiamo di leggere la motivazione che spieghi soprattutto come sarebbe la disciplina attuale leda l’interesse del figlio che, molto probabilmente per mia carenza, non riesco ad intravedere.

Lascia interdetti il fatto che in un Paese nel quale poche cose funzionano a livello pubblico, spesso solamente per la buona volontà di un funzionario, la Corte costituzionale dia voce, di fatto, a chi cerca di demolire la famiglia. Almeno così sembra.

2 Commenti

  1. Le famiglie di una volta non ci sono più, sono ormai molte di più le famiglie cosiddette allargate. E allora se le madri sono diverse perchè questo non si deve capire dal cognome.Ormai la Società è cambiata e i generi non dovrebbero contare più. Gli stessi diritti e gli stessi doveri, la differenza attiene alle capacità di educare e all’amore per i figli. Ci sono da scrivere regole attente, in modo da non creare confusione ma a me sembra che in altri Paesi questo sia già stato fatto sempre per il bene di tutti figli, genitori e società.

    • Sono stato sempre favorevole ad aggiungere il cognome della madre. Ma qui si parla di altro, di una scelta libera che tende a dissociare le persone da quelli che chiamiamo gli “avi”, che non sono solamente individuati dal nome perché ognuno di noi porta con se i caratteri psicologici e fisici dei nonni e dei bisnonni, anche quando non se ne accorge. Giusto, dunque, che accanto al cognome del padre ci sia anche quello della madre, come accade in molti paesi, ma escludere quello del padre significa far perdere il senso dell’albero genealogico e della provenienza della persona da una famiglia, anche quando nel tempo si articola in vario modo. Poi ognuno la vede come vuole. L’importante è avere le idee chiare

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