venerdì, Aprile 19, 2024
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Il primo suicidio “assistito”, quello del “primato del Parlamento”

di Salvatore Sfrecola

Per quella parte della stampa, che assume di essere interprete delle sensibilità della coscienza sociale, la Commissione Giustizia e Affari sociali della Camera che ha approvato, con il voto contrario del Centrodestra, la legge sul “suicidio assistito” ha inteso colmare un vuoto legislativo come aveva invitato a fare la Corte costituzionale, “per ben due volte”, come ha tenuto a sottolineare La Repubblica del 10 dicembre. Senza essere sfiorata dal dubbio che, al di là del merito della normativa, al Giudice delle leggi non è consentito “invitare” il Parlamento a scriverne una, così esprimendo un giudizio di necessità che non gli appartiene. Che costituisce una invasione di campo inammissibile, gravissima, perché non è la prima, in barba non solo al principio della separazione dei poteri ma anche all’altro, cardine della democrazia, secondo il quale “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1, comma 1), nella specie attraverso le decisioni delle Assemblee legislative. Le quali possono liberamente fare o non fare una legge perché nell’assumere o meno una iniziativa legislativa sta l’esercizio della sovranità e, pertanto, quello che Hans Kelsen ha definito “Il primato del Parlamento”. Con la conseguenza che, a seguito dell’ingerenza della Corte costituzionale, nel silenzio colpevole delle Camere, a suicidarsi, è la democrazia parlamentare.

Il fatto è che la Corte costituzionale nasce come un “giudice” politico. Lo attesta la sua composizione che, al di là dei cinque giudici eletti dalle magistrature superiori, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti, prevede che cinque giudici siano eletti dalle Camere in seduta comune e cinque nominati dal Capo dello Stato, che è pur sempre un esponente qualificato di una maggioranza politica e, quindi, di una certa visione della società.

La presenza “politica”, pur giustificata dalla ricerca di un equilibrio tra esigenze di tipo rappresentativo e garanzie di indipendenza degli organi giudiziari, non consente alla Corte di intervenire nello spazio riservato alla libera determinazione della più importante delle istituzioni politiche, il Parlamento. Che, tuttavia, ripetutamente richiama all’esigenza di legiferare in materie che, a suo giudizio, sarebbero rimaste esenti da regolamentazione nei termini che la “sensibilità” dell’opinione pubblica richiederebbe. I Giudici della Corte costituzionale, in sostanza, si ritengono “sensori della coscienza sociale”, un’autoinvestitura assolutamente inammissibile.

Purtroppo, dal Parlamento non giunge nessuna reazione ufficiale a questa intromissione, nessun invito alla Corte a mantenersi “nei limiti delle sue prerogative”. Perché le scelte del Parlamento sono soggette unicamente al giudizio che gli elettori esprimeranno nel segreto della cabina elettorale. È in quella sede che, per dirla con il linguaggio di Palazzo della Consulta, che si attua la verifica della corrispondenza dell’azione dei parlamentari alla “sensibilità” popolare.

Il fatto è, ed è sotto gli occhi di tutti, che i giudici eletti dal Parlamento e quelli nominati dal Presidente della Repubblica hanno sempre più spesso una pregressa, rilevante militanza partitica, capace di segnare la personalità di chiunque a lungo abbia soggiornato nei palazzi del potere. Per non fare torto a nessuno valga l’esempio del Giudice costituzionale Giuliano Amato, nominato dal Presidente Napolitano, illustre costituzionalista, autore di pubblicazioni alle quali personalmente ricorro di frequente; è stato Presidente del Consiglio, Ministro del Tesoro, dell’interno e delle riforme istituzionali. Ed è stato vice segretario generale del Partito Socialista Italiano. E mi chiedo, ma credo se lo chieda qualunque cittadino, come possa un politico a tutto tondo non essere influenzato dalle idee e dagli ideali perseguiti per decenni con rilevante impegno politico e non senta imbarazzo nel giudicare della legittimità costituzionale di una normativa la quale potrebbe essere stata approvata da una maggioranza parlamentare diversa o, forse, opposta a quella nella quale ha militato, soprattutto quando sono in discussione valori costituzionalmente rilevanti.

Nel silenzio delle Camere ed anche di buona parta della dottrina giuridica e in costanza dell’azione soporifera di alcuni giornali sembra, dunque, a molti del tutto normale che il Giudice delle leggi intervenga a sollecitarne una, anche indicandone, sia pure in senso ampio, la disciplina, con buona pace della democrazia parlamentare che così viene definita non perché vi sia un Parlamento ma perché esso sia espressione della sovranità popolare.

Attenzione ai diritti e alle prerogative che sono espressione della sovranità, dunque. Perché le invasioni di campo aprono la strada ad altre derive illiberali. E se i Giudici costituzionali assumono di essere interpreti del sentire del popolo nel sollecitare un intervento legislativo ugualmente a quegli orientamenti affidano la interpretazione della legge che, secondo alcuni, non va condotta alla stregua dei canoni classici delle parole e dei principi ma del sentire del popolo, anche al di là della lettera della Costituzione. Il che significa l’incertezza assoluta del diritto, lasciare ad ogni interprete la libertà di dare un senso alle norme. Con l’effetto che nessuno saprà mai se, letta la legge, sarà in condizione di operare in conformità ad essa. È la fine dello stato di diritto, della “certezza del diritto” e della conseguente regola che “la legge è uguale per tutti”. Si è cominciato col contestare le tradizionali regole dell’interpretazione, come indicate dall’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale” secondo il quale “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Macché, è il giudice che crea il diritto. Così per Paolo Grossi, storico del diritto e già Presidente della Corte costituzionale, “puntare sul diritto come ordinamento significa spostare l’asse portante dell’ordine giuridico fuori dalla testa di Giove, ossia del legislatore, sottrarla a un soggettivismo accanito fino a ricomprendere e valorizzare quella dimensione oggettiva, sociale economica culturale, che il diritto stesso è chiamato a ordinare e con cui si deve fare i conti se non vuole arrivare alle aberranti conclusioni di un nichilismo a-contenutistico”. E aggiunge: “fare i conti con la società significa fare i conti con la storia… Il diritto si legittima solo in quanto sia espressivo delle ideali fondazioni con cui una civiltà si è costruita storicamente”. Ed “ecco che l’ imputazione alla società e alla complessità delle forze sociali più che a un apparato di potere, crea la conseguenza immediata della riscoperta di un sostanziale pluralismo giuridico, perché si raggiunge lo svincolo da quella immedesimazione col potere politico ritenuta necessaria nell’ordine borghese”. E sostiene che “l’interprete che recupera il suo carattere attivo, specchio e coscienza di esigenze che possono non essere identiche a quelle pressanti al momento della produzione della norma. L’Interprete si trasforma nella garanzia della storicizzazione della norma”. Le conclusioni sono nel senso che “abbiamo il dovere di dubitare, fondatissimamente, di quel principio di gerarchia delle fonti che… ci veniva insegnato come un dogma., come non ha più rispondenza dell’articolo 12 delle preleggi rimasto all’interno del testo del Codice civile come reliquia di passate credenze lucidamente oggi considerate come mitologiche” (Storicità del diritto, Lezione magistrate tenuta all’Università degli studi di Napoli Federico II, Jovene editore, Napoli, 2006, 16-22).

Sento di dover manifestare sconcerto grande. Perché se non è dubbio che il legislatore possa, anzi debba, provvedere a modificare la norma in coerenza alla mutata sensibilità della società, non può essere il giudice o l’interprete colui che stabilisce la norma vigente, perché tante sarebbero le interpretazioni quanti sono i giudici e gli interpreti. E questo, con buona pace del Prof. Grossi, è sicuramente fonte di incertezza del diritto, di ingiustizia gravissima.

Per Grossi, infatti, “referente necessario del diritto è soltanto la società”. Spiega meglio: “il diritto nasce prima delle regole, il diritto è già nella società auto-ordinatesi” (Prima lezione di diritto, Laterza, Bari, 2003, 24). La declinazione del diritto in termini casistici, sostiene Giuseppe Valditara, ordinario di diritto romano a Torino, “affidando la individuazione della norma alla sentenza del giudice, insieme con il tendenziale abbandono della generalità e astrattezza della regola, rischiano di riprodurre gli inconvenienti che proprio il Grossi addebita al “diritto comune”: la particolarizzazione, la frammentazione, l’incertezza della disciplina giuridica e dunque la diseguaglianza di trattamento, con una stratificazione enorme di pareri e decisioni spesso contrastanti” (Giudici e legge, Pagine editore, Roma, 2015, 129).

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