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Gravissima lesione delle prerogative parlamentari l’annunciata proroga dello stato di emergenza sanitaria in un comunicato di “Lettera 150”, a firma di 240 professori universitari e magistrati

Desta particolare preoccupazione l’annunciata volontà del Governo Conte di prorogare al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza per la pandemia, tramite una semplice deliberazione del Consiglio dei Ministri o, peggio, un decreto del Presidente del Consiglio (DPCM).

Gravi sono le preoccupazioni in particolare, perché la proroga interferisce con le programmate elezioni regionali di settembre che potrebbero subire intralci se non addirittura rinvii, atteso che le scadenze per esse previste sono disposte da leggi ordinarie cui i DPCM emergenziali potrebbero derogare.

Il Governo, nello smentire di avere già assunto la decisione, precisa che il provvedimento amministrativo farebbe comunque “un passaggio” in Parlamento.

Il verbo “passare” è in questo caso inopportuno e privo di significato. Infatti, a prescindere dall’andamento della pandemia, la fase di così detta emergenza in senso giuridico è definitivamente conclusa per lasciare il posto ad una ordinaria situazione di allerta grave. Sono quindi necessari interventi anche urgenti, magari attraverso decreti legge, ma riconducibili alla ordinaria gestione legislativa parlamentare. In altri termini è venuta meno, definitivamente, quella condizione che ha permesso, sino ad oggi, la sospensione di diritti costituzionali fondamentali. Lo stato di emergenza, infatti, è una grave circostanza imprevista che richiede misure immediate di intervento non compatibili con i normali tempi di elaborazione e proclamazione di leggi o provvedimenti amministrativi ordinari. La Corte Costituzionale ha chiarito che tra le condizioni per la legittimità degli interventi in stato di emergenza, in eccezione ai diritti e alle procedure costituzionali, vi deve essere soprattutto la temporaneità. Ciò significa che tali misure sono strettamente connesse, nell’immediatezza, alle conseguenze improvvise dell’evento calamitoso (pandemia) e che quindi non è costituzionalmente legittimo prolungare lo stato di emergenza a tempi e situazioni in cui si possa agire con i mezzi ordinari.

La sola idea che una proroga dello stato di emergenza possa non essere deliberata dal Parlamento e anzi gli possa essere sottoposta solo per un “passaggio” dal contenuto e dalle finalità incomprensibili, è quindi eversiva dell’ordinamento costituzionale.

In questi mesi, invece, il Governo ha rivendicato a sé il potere assoluto di legiferare, con il pretesto della emergenza, espropriando il Parlamento dei suoi poteri legislativi e riducendolo a un semplice “consulente” governativo cui far “passare” in visione le norme che il Governo ha inteso introdurre.

Si è trattato del primo tentativo dalla Costituzione in poi di instaurare un Governo dirigista e autoreferenziale.

Lettera 150 rivolge un appello accorato al Capo dello Stato, garante della Costituzione, perché non si verifichino rotture ingiustificate e gravi della legittimità costituzionale.

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