martedì, Aprile 16, 2024
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Il Governo recupera pensionati con elevate professionalità e vaste esperienze

di Salvatore Sfrecola

A poco più di cento giorni dal suo insediamenti il Governo Meloni si propone di recuperare elevate professionalità e variegate esperienze di alti dirigenti e magistrati in pensione per conferire loro incarichi di vertice nelle amministrazioni e negli enti, in deroga al divieto introdotto dal Governo Renzi con la c.d. “legge Madia” (l’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, che ha introdotto limitazioni all’attribuzione di incarichi nelle pubbliche amministrazioni per i lavoratori, pubblici e privati, che siano stati collocati in quiescenza). L’abolizione della norma, che ha creato non pochi problemi al Governo in quanto ha impedito al Presidente del Consiglio ed ai Ministri di avvalersi di professionalità ed esperienze, tra l’altro culturalmente vicine alla maggioranza, è prevista nel decreto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all’o.d.g., del Consiglio dei ministri, dopo che analoga deroga era stata proposta in un emendamento al decreto milleproroghe, bloccato perché giudicato inammissibile. 

L’assurdità del divieto di avvalersi di pensionati per alcune funzioni lato sensu “politiche” nelle posizioni di vertice nelle amministrazioni e negli enti era emersa fin dai primi giorni della costituzione del Governo, in particolare all’atto della composizione degli uffici di diretta collaborazione, Gabinetti e Uffici legislativi, nei quali, era atteso l’impiego di alti magistrati amministrativi e contabili ed avvocati dello Stato a riposo che avevano spesso rivestito incarichi di collaborazione ministeriale nei governi di Centrodestra. Incarichi caratterizzati dall’intuitus personae, ad esclusivo servizio e a disposizione del Ministro in quanto vertice politico dell’Amministrazione.

L’eccezione nel testo predisposto dal Governo consente incarichi pluriennali retribuiti in posizioni di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di nomina dell’amministrazione statale, “conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari”. È evidente che in prospettiva sono molte le poltrone di rilievo potenzialmente disponibili. Infatti, tra gli organi costituzionali che possono conferire le nomine c’è ovviamente anche il governo, in particolare con riferimento ad alcune aziende ministeriali ed alle Autorità indipendenti.

Naturalmente la norma va ben confezionata per evitare discriminazioni al momento della eliminazione di una scelta del governo Renzi, una delle tante iniziative poco meditate dell’effervescente parlamentare toscano che fu definito il “rottamatore”, termine assolutamente sgradevole in quanto riferito a persone, gabellato come capace di favorire un ricambio generazionale che, in ogni caso, non c’è stato. Invece, di danni quel Governo ne ha fatti, come l’anticipazione del pensionamento dei magistrati che ha avuto l’effetto di privare uffici di vertice di tribunali e Corti d’appello, procure generali della Repubblica, presidenze di T.A.R. e Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti di magistrati di vasta esperienza.

Il divieto è così strutturato: “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.” “[…] è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni […]”.

La norma prevede, altresì, che “gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”. Al contempo, “per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.”

Il divieto ha riguardato, quindi, due fattispecie differenti: “incarichi di studio e di consulenza”; “incarichi dirigenziali o direttivi”. Gli incarichi di “studio e consulenza” sono quelli che prevedono l’attribuzione di specifici compiti intellettuali, attribuiti di volta in volta con finalità determinate. Essi rientrano nella categoria degli incarichi a professionisti, anche se occasionali, e sono normalmente retribuiti come qualunque prestazione professionale. Gli incarichi “dirigenziali” sono individuati dal d.lvo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego) come relativi a coloro che sono preposti alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Per incarichi “direttivi” secondo la giurisprudenza si intendono non solo quelli ricoperti da figure preposte a ruoli di gestione direzionale in senso stretto (dirigenti), ma anche da figure professionali quali quadri, impiegati di primo livello o capi reparto con mansioni di direzione gerarchica di un ufficio.

L’espressione dirigenti e direttivi si riferisce quindi solamente a soggetti incardinati nel ruolo della singola P. A. che svolgono quella che la Corte Costituzionale ha definito (per escluderla dallo spoil system) la “gestione amministrativa”.

Conseguentemente per gli incarichi di “diretta collaborazione” (uffici di staff personale del ministro, come il Gabinetto, la segreteria tecnica etc.) la legge non ha previsto alcuna limitazione quanto al divieto, alla sua temporaneità e alla sua gratuità. Questi uffici, va aggiunto, ai sensi, ai sensi degli articoli 4 e 14 del d.lvo 30 marzo 2001, n. 165, collaborano direttamente col Ministro e non con l’amministrazione, non svolgono alcuna attività amministrativa. Precisa, infatti, l’art. 14 che “per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4, co. 1 (cioè di indirizzo politico amministrativo ndr) […] il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento […] All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale […] decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro”.

In particolare, per i posti apicali negli uffici di staff (come il Capo di Gabinetto) quali posti dirigenziali o direttivi della P. A., si applicherebbe l’art. 10 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, secondo il quale “fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, […] in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza […] possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza […] incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, […]”.

E pertanto l’eliminazione del divieto si vuole attuare nel decreto predisposto per il PNRR. Gli incarichi potranno essere retribuiti, mettendo da parte quella deleteria argomentazione per cui ai dipendenti pubblici, di qualunque livello professionale, deve essere preclusa una adeguata retribuzione. È, infatti, una mentalità fuori di ogni logica quella che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di professionisti di valore pagandoli poco o niente. È vero che l’Amministrazione pubblica è di grande prestigio e che questo è fonte per i più di elevata soddisfazione personale, ma non retribuire una professionalità in modo adeguato significa favorire la concorrenza dei privati e delle libere professioni.

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