martedì, Ottobre 15, 2024
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L’eliminazione della responsabilità per “colpa grave” è un colpo di spugna in favore di disonesti e incapaci che preoccupa l’Europa che non ci crederà affidabili per i fondi che metterà a disposizione col “sure”

di Salvatore Sfrecola

Il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (SURE), pensato per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono della pandemia di coronavirus, è dotato di 100 miliardi di euro in forma di prestiti, concessi agli Stati membri a condizioni favorevoli. Di questi 28 circa saranno destinati all’Italia e concorreranno a coprire i costi direttamente connessi all’istituzione o all’estensione di regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo e di altre misure analoghe per i lavoratori autonomi introdotte in risposta all’attuale pandemia di coronavirus. Naturalmente l’Europa ci chiederà garanzie quanto alle procedure di erogazione ed ai controlli. In questo contesto, si è fatto notare ieri nella Conferenza stampa indetta dall’Associazione Magistrati della Corte dei conti, la limitazione della responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo, tra l’altro nella configurazione penalistica, costituisce una garanzia insufficiente in caso di condotte gravemente colpose che, se il decreto legge semplificazioni sarà approvato com’è scritto, non saranno più perseguibili con possibilità di condannare il responsabile al risarcimento del danno. 

Ecco dunque che i magistrati contabili spiegano le ragioni della loro opposizione alla nuova norma che svuota completamente la responsabilità per danno erariale. Non è una rivendicazione corporativa, spiegano, ma un’azione a tutela del pubblico erario e nell’interesse dei cittadini che pagano imposte e tasse. E, appunto, anche della credibilità dell’Italia difronte all’Europa che metterà a disposizione ingenti risorse per la ripresa dell’economia. Ci tiene molto l’Associazione Magistrati della Corte dei conti a sottolinearlo in una conferenza stampa via teams, che manda in onda la protesta nei confronti del Governo che nel decreto-legge “semplificazioni” ha escluso che i pubblici amministratori e dipendenti siano chiamati a risarcire danni commessi con “colpa grave”. Si fa notare l’evidente contraddizione di un Governo che, mentre dice di voler semplificare le procedure amministrative e contabili, invece di mettere a disposizione dei suoi funzionari strumenti operativi più adeguati, attua un preventivo “colpo di spugna” in favore di disonesti e incapaci che abbiano causato danni all’erario con una condotta caratterizzata da gravissima negligenza e imperizia o trascuratezza delle regole. Insomma, non si aiutano i bravi, che sono senza dubbio la maggioranza, ma incapaci e disonesti.

È una lesione grave dell’interesse pubblico alla corretta gestione della finanza e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, ha sottolineato il Presidente dell’Associazione, Luigi Caso, che è anche l’interesse dei cittadini-contribuenti cioè di quanti, pagando imposte e tasse, assicurano ai bilanci pubblici le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica.

Oggetto specifico di queste critiche è l’art. 21 del DL semplificazione il quale, dopo aver integrato l’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la responsabilità per danno erariale può essere affermata solo in caso di dolo o colpa grave, specifica che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” Ma la lesione degli interessi pubblici lamentata dal magistrati della Corte dei conti sta al punto 2 dove si legge che “limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

La critica è scontata per chiunque abbia un minimo di conoscenza delle procedure amministrative. Dov’è la semplificazione? L’eventuale azione di responsabilità della Corte dei conti è sempre successiva alla realizzazione di un’opera pubblica o all’emanazione dell’atto. “Pertanto – sottolinea l’Associazione Magistrati – , eliminando la colpa grave non si accelera nulla e, quindi, è più corretto parlare di norma di deresponsabilizzazione. Non è neanche corretto dire che la norma serve a superare la c.d. “paura della firma”, che andrebbe combattuta rendendo più chiare le leggi. Invece, si preferisce lasciare in piedi una legislazione oscura e contraddittoria ma si assicura la totale irresponsabilità di chi deve attuarla (non si cura la febbre ma si rompe il termometro)”. E ricorda che nel 2019, a fronte di 28.722 denunce di danno, vi sono state 23.939 archiviazioni e 1.162 citazioni, cui hanno fatto seguito 934 condanne in primo grado. Nel corso dell’anno è stata recuperata all’erario la somma di euro 299.061.268, per lo più riferita a sentenze pronunciate negli anni precedenti. In parte somme dovute a sprechi di somme messe a disposizione dell’Unione Europea.

Una norma assurda, dunque, che deresponsabilizza i pubblici amministratori e funzionari escludendo la “colpa grave”, quella “intensa negligenza, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, macroscopica violazione delle norme, un comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza”. Un esempio che fa capire: chi ha sbagliato nella manutenzione del Ponte Morandi non lo ha fatto con dolo ma con colpa grave. Che senso ha una riforma che esclude queste responsabilità, tra l’altro a tempo, con effetti perversi su procedure che durano anni? Chi l’ha scritta evidentemente non conosce le regole.

Considerazioni per il Governo ma anche per il Parlamento in sede di conversione del decreto-legge appena all’inizio.

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