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L’amministrazione pubblica cade sugli amici dei politici

Nomine fiduciarie e “timore della firma” provano l’incapacità di decidere. Basterebbe assumere gli idonei di precedenti concorsi

di Salvatore Sfrecola

Il Premier Mario Draghi, lo abbiamo ricordato altre volte, ama richiamare il suo più grande predecessore alla guida del Governo, quel Conte di Cavour il quale, avendo in programma di modernizzare il Regno di Sardegna, per prima cosa ha riordinato l’amministrazione, rivedendo le attribuzioni dei ministeri e le procedure affidate a funzionari di carriera adeguatamente selezionati. Quell’insegnamento avrebbe dovuto portare il Governo, e per esso il Ministro Renato Brunetta, a prendere atto che nel momento del massimo impegno necessario per far fronte alle esigenze operative poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l’amministrazione pubblica mostra la corda. Come dimostra il diffuso ed enfatizzato “timore della firma”, che si è tentato di esorcizzare escludendo che la Corte dei conti possa perseguire coloro i quali abbiano, con “colpa grave”, causato un danno erariale. Cioè abbiano disposto una spesa inutile o eccessiva rispetto alle esigenze della Pubblica Amministrazione. Lo ha stabilito il Governo di Giuseppe Conte che, da “avvocato del popolo” ha dimenticato che quelle spese inutili a carico del bilancio pubblico sono pagate con il denaro del popolo, le imposte e le tasse che versano i contribuenti. L’efficacia di quella norma, contenuta nell’art. 21 del decreto legge n. 76 del 2020 è stata prorogata dal Governo Draghi proprio mentre i giornali davano notizie di sprechi, dalle mascherine pagate a prezzo maggiorato ai banchi a rotelle finiti nella migliore delle ipotesi negli scantinati delle scuole.

E siccome “colpa grave” significa macroscopica violazione delle regole della buona amministrazione, il Governo avrebbe dovuto prendere atto che il più delle volte il timore della firma è la prova della incapacità di decidere. E questo è conseguenza dello sfascio dell’amministrazione alla quale i partiti politici da anni assistono, incapaci di comprendere che per governare occorrono leggi adeguate e funzionari preparati. Non soggetti promossi a seguito di “percorsi formativi” o “riconoscimenti” spesso generosi di funzioni superiori che hanno proiettato su posizioni di responsabilità soggetti con scarsa professionalità ed esperienza, dimenticando che la regola per l’accesso “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” è quella del concorso (Cost. art. 97, comma 3), che la Corte costituzionale ha ricordato essere necessaria anche per i passaggi di ruolo.

Nello sfaldamento delle regole sul reclutamento, in alcune amministrazioni si fa da tempo largo uso di “nomine fiduciarie”, per libera scelta della politica che deve “piazzare” amici e simpatizzanti negli uffici pubblici, mortificando ancora una volta i vincitori di concorso, con effetti gravi sul funzionamento dell’Amministrazione nella quale dovrebbe essere regola il riconoscimento del merito. Si tratta delle nomine consentite dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale consente di attribuire qualifiche dirigenziali a coloro i quali possano vantare un’esperienza professionale in un settore nel quale l’Amministrazione risulta deficitaria. Letta così la norma si può ritenere giustificata purché, in quanto derogatoria, sia di stretta interpretazione ed applicazione, previa verifica dell’effettiva esigenza e dell’elevata professionalità del candidato, come ribadito ripetutamente dalla Corte dei conti che, in sede di controllo preventivo, ha ricordato la necessità della ricognizione delle risorse interne, con ricorso ad estranei solo in caso di esito negativo di tale accertamento, in quanto “il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall’art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l’incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l’incarico”.

Eppure, alle nomine fiduciarie ricorre anche chi potrebbe provvedere a ricoprire posti di livello dirigenziale liberi attingendo alle graduatorie di precedenti concorsi assumendo gli idonei, cioè coloro che hanno superato le prove concorsuali ma non sono stati nominati perché collocati oltre il numero dei posti da conferire. È stata sempre una regola di buona amministrazione perché consente di non attendere i tempi di un nuovo concorso.

Non è di questo avviso evidentemente l’Agenzia delle entrate per la quale la Dirstat, il sindacato dei dirigenti dello Stato, segnala che, nelle more di un nuovo concorso a dirigente, invece di attingere agli idonei dell’ultimo concorso a 175 posti, procede a nomine dirigenziali fiduciarie, spesso di interni. Ciò che è consentito dalla modifica apportata all’art. 19 ai tempi del governo Renzi, ma che appare in contraddizione, quanto alla richiesta professionalità, con la circostanza che, in alcuni casi, sarebbero stati “nominati” coloro che, candidati in un concorso a dirigente, non sono riusciti a superarlo. E se nei ministeri la Corte dei conti ha fatto argine agli abusi, nelle agenzie statali, pur sottoposte ad una generica “alta vigilanza” dei ministri di settore, la libertà di chi dirige sembra essere massima e incontrollata.

Ma per non apparire del tutto ingenui va detto che se il ministero non vigila è evidentemente compiacente.

(da La Verità del 12 gennaio 2022)

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