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Da Il Sole 24 Ore, un articolo di Paola Maria Zerman – Energia rinnovabile, dalla Sovrintendenza stop solo se motivato

di Paola Maria Zerman

Nel dare parere contrario all’ installazione di un impianto di energia rinnovabile, nella specie eolico, la Sovrintendenza non può limitarsi a formule generiche, ma deve motivare in modo completo e coerente.  Così il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 dicembre n 10664 ha ribadito il rilevante ruolo del giudice amministrativo nel bilanciamento degli interessi contrapposti di tutela del paesaggio e di massima diffusione delle energie rinnovabili.

La normativa

La spinta europea verso un sistema energetico alimentato da fonti rinnovabili (FER) si scontra con un contesto territoriale, quello italiano, di eccezionale ricchezza culturale e paesaggistica. Il Codice dei beni culturali (42/2004) disciplina la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e beni paesaggistici (art.2). I beni immobili di particolare interesse storico, artistico o archeologico, sono tutelati attraverso l’imposizione di un vincolo diretto o indiretto (art.42) che ne preservi la prospettiva, la luce e il contesto ambientale (parte II del Codice).

 Molteplici, poi, sono i beni paesaggistici che la legge tutela (parte III). Alcuni, di diritto, come i territori costieri, le cime delle montagne, i boschi, i fiumi e le zone di interesse archeologico (art.142); altri in seguito ad una valutazione di notevole interesse pubblico, per la particolare bellezza panoramica o storica (art.138). Categorie oggetto di ricognizione nell’ambito dei piani paesaggistici regionali (art.143). I beni e territori vincolati non possono essere modificati, salva apposita autorizzazione paesaggistica regionale, rilasciata a seguito di parere favorevole della Sovrintendenza, circa la compatibilità dell’intervento richiesto con il bene tutelato (art. 146). Il Codice prevede poi, il parere del Ministero della Cultura anche per i progetti di rilevante impatto ambientale, non autorizzati se ritenuti incompatibili con la protezione dei beni culturali (art.26)

In questo contesto si inserisce la normativa che recepisce l’indirizzo europeo della massima diffusione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, dai fotovoltaici agli eolici, tendente alla velocizzazione e semplificazione del procedimento di autorizzazione degli impianti, nella salvaguardia, tuttavia, dei beni culturali e paesaggistici.

Così l’art. 12 del d.lgs. 387/2003 prevede un’autorizzazione unica regionale (AUR), a seguito di una conferenza di servizi, dove confluiscono le diverse pubbliche amministrazioni. Con la partecipazione anche della Sovrintendenza, nell’ipotesi di progetti di impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e nelle aree ad esse “contermini” (in quest’ultimo caso il parere non è vincolante ai sensi dell’art. 30 DL n. 77/2021). E qui si innesca il punto di scontro, se il privato impugna al TAR  la valutazione negativa di compatibilità paesaggistica deducendone la illegittimità.

La giurisprudenza

Pur attenta a non ingerirsi in scelte di merito che appartengono al Ministero della Cultura e ai suoi organi periferici, la giurisprudenza soppesa con scrupolo la coerenza della motivazione con la effettiva tutela dell’area, altrimenti deducendo uno sviamento dal potere conferito dalla legge, e quindi l’illegittimità dell’atto. Con esiti differenti a seconda del caso concreto. Così, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8545 del 2021 ha ritenuto legittimo il parere negativo alla realizzazione di quattro aerogeneratori per la “saturazione visiva” del paesaggio, mentre la sentenza in commento ha annullato il parere motivato sull’effetto “selva” perché in contrasto con caso analogo precedente. E la Sovrintendenza, nel rinnovare la motivazione, dovrà tenere conto di quanto indicato dal Giudice. La sensibilità di questi, e prima ancora quella dell’Amministrazione pubblica, si pone, quindi, come punto di equilibrio tra gli opposti interessi in gioco, alla continua ricerca di soluzioni che salvaguardino entrambi.

(da Il Sole 24 Ore del 9 gennaio 2023)

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