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Umana severità. La disciplina nella scuola

del Preside Prof. Michele D’Elia

Spunto: il grave fatto accaduto in novembre, in una scuola superiore di Pontedera, riportato dal quotidiano Libero, il 4 novembre 2022: un alunno ha sbeffeggiato ripetutamente un professore, che alla fine, gli ha sferrato “un pugno allo stomaco”.

Non abbiamo la morbosità di sapere come la vicenda si sia sviluppata, anche se, a nostro parere, entrambi: docente ed alunno, meritano di essere sanzionati; il primo secondo le regole stabilite dal “Testo Unico”, Decreto legislativo 16 aprile 1994, n° 297; ed il secondo, in base al Regolamento di disciplina di cui ogni scuola deve dotarsi, art. 4 DPR 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, firmato dal ministro Tullio De Mauro.

Invece di sproloquiare su argomenti sconosciuti, come molti fanno, inseriamo questo episodio ed altri analoghi, nel più ampio tema dei comportamenti nella scuola.

L’indisciplina va analizzata in relazione all’impegno nello studio, sul quale incide, ed all’ampio spettro di comportamenti trasgressivi, abituali, consapevoli o no dei giovani, troppo spesso accettati o addirittura giustificati dalla famiglia ed, a volte, tollerati dalla scuola.

Asseriva il compianto provveditore di Milano e poi direttore generale della Marina Mercantile, Giffoni: “la scuola … non può assorbire allo stato grezzo le manifestazioni in cui la vita si articola, senza fuorviare gli alunni”. (DPR. 13 giugno 1958 n° 585, in Giffoni, La disciplina nella scuola, pag. 44, Ed. La Scuola, Brescia 1987). Il concetto risuona nell’art. 3 del citato decreto De Mauro, che al comma 2 stabilisce: “gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”.

L’art. 4, comma 1, precisa: “i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art, 3 [n.d.r.] le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle [in genere il consiglio di classe n.d.r.] e il relativo procedimento secondo i criteri di seguito indicati”. Eccone i più salienti:

comma 2: “i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa … “;

comma 3: “la responsabilità disciplinale è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni …”:

comma 4: “in nessun caso può essere sanzionata … la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità”;

comma 5: “le sanzioni sono sempre temporanee … “;

comma 6: “le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale”.

Il decreto procede con altre indicazioni, chiamando in causa, circa l’allontanamento, anche l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o altre istituzioni, come la famiglia … (comma 10)

Si tratta – evidentemente – di situazioni che rasentano o sono reati.

Diamo per scontato che anche l’istituto di Pontedera abbia un proprio regolamento di disciplina.

Le sanzioni sono previste, ma ci domandiamo: nelle scuole opera la volontà civica di applicarle?

Il Dirigente Scolastico sa guidare e difendere, quando occorra, il personale della scuola? Ha spiegato ad alunni e famiglie come comportarsi e come la scuola procederebbe in caso di necessità?

Il Provveditore agli Studi ed il Direttore regionale sanno rapportarsi ai Capi d’Istituto?

Condizione delicatissima è quella del Dirigente, perché a lui sono riconosciuti ed affidati “ … autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane … “ (Legge 15 marzo 1997 n° 59, art. 21, comma 16)

Il Preside è la sintesi dell’Istituto, dal più al meno blasonato, di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale e nelle scuole italiane all’estero. Tale “unicità” si declina nel quotidiano.

Il Dirigente scolastico è figura complessa e sconosciuta.

Il Signor Ministro, di qualunque partito, ha contezza della psicologia degli studenti medi o delle elementari? Ha intorno figure di collaboratori, in grado di indicargli le strategie adeguate a svolgere nel miglior modo il suo incarico?

L’attuale Ministro dell’Educazione e del Merito, Valditara, tempo fa, ebbe un’infelice uscita, secondo la quale la punizione deve essere anche “umiliazione”, ma questo concetto è lontano mille miglia dagli scopi educativi di una sanzione, che, quando informata da umana severità, è ben compresa dai ragazzi, come ho constatato infinite volte. Egli si è poi corretto ed ha parlato di “umiltà”, ma … voce dal sen fuggita più richiamar non vale”.

Ancora: il Decreto De Mauro nell’art. 6 – Disposizioni finali, comma 3 – stabilisce: “E’ abrogato il capo III del R. D. 4 maggio 1925, n° 653”. L’aborrito Regio Decreto: all’art. 19, elencava i diversi gradi di sanzioni: dalla semplice “ammonizione privata o in classe” all’ “espulsione da tutti gli Istituti”. Riteniamo tali norme di buon senso e prive di intento repressivo, tanto che la sospensione è recuperata dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, definendola “allontanamento”.

Tanto rumor per nulla? Esattamente.

(Il lettore potrà approfondire l’argomento sul testo di Roberto Giannarelli, Nuovo compendio, Ed. Le Monnier, 1977 pp. 388 e segg.)

Il magistrato Pietro Trimarchi considera la disciplina nel più vasto quadro del diritto, affermando che essa: “ … si presenta come un insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e per regolare ed organizzare la loro attività” ((P. Trimarchi, Istituzioni di Diritto Privato, Capo I, pag. 1, Ed. Giuffrè, Milano 2000).

Lo stesso Autore a pag.1 dell’op. cit. chiarisce che la sanzione “… si collega quasi sempre ad uno o più rimedi o meccanismi sanzionatori istituiti allo scopo di assicurare il risultato che la norma propone”.

Ai giovani va spiegato che il rispetto di una qualunque regola è utile a loro stessi, prima che agli altri. La sua accettazione nella vita scolastica, se ben assimilata, il che accade più spesso di quanto non si pensi, insegna loro come comportarsi nella vita extrascolastica, famiglia, luoghi di lavoro, luoghi di svago … Su queste basi poggiano il rigore ed il senso di responsabilità, insostituibili per rispettare ed essere rispettati.

Parliamo chiaro ai ragazzi e capiranno: stabilite le regole, da queste non si deroga.

Nulla di tutto questo, però, è possibile senza la collaborazione delle famiglie: a volte queste distruggono, irridendolo, il lavoro di docenti e dirigenti, di collaboratori scolastici e di personale amministrativo, in una parola dell’Istituzione scolastica. Emerge così la povertà culturale, sempre più diffusa, di famiglie, abbienti o no, che concedono tutto e subito ai loro figli.

Il bullismo è il precipitato di una mala educazione.

I telefonini in classe

Ora che i buoi sono scappati, ci si accorge che è necessario arginare l’abuso dei telefonini in classe.

  1. La circolare del ministro Fioroni, prot.30/dip./segr.,del 15 marzo 2007: “linee di indirizzo in materia di uso dei telefoni cellulari” già prevedeva “l’irrogazione di sanzioni disciplinari …”.
  2. L’allora Ministro richiamava i doveri degli studenti, previsti dallo Statuto, affermando: “la valutazione di tale dovere comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica …”. La scuola, dunque, nelle sue figure apicali
  3. ha il dovere della vigilanza e quando non la esercitano, cadono nel reato di “culpa in vigilando”. Secca l’espressione latina, infinite le sue declinazioni.
  4. Il ministro Giuseppe Valditara, nel diramare la circolare del 19 dicembre 2022, ricorda: “è confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni …”; più avanti: “non introduciamo sanzioni disciplinari, ci richiamiamo al senso di responsabilità”. Alla circolare è allegata la delibera della Settima Commissione permanente del Senato assunta il 9 giugno 2021, la quale, enumerati i danni psicologici nei ragazzi o funzionali all’attività didattica, conclude con un’espressione evocante l’Apocalisse: “giovani schiavi, resi drogati e decerebrati: gli studenti italiani”.

Considerazioni:

  1. tutte le norme, presenti e passate, prevedono sanzioni e ne affidano l’individuazione alle scuole, perciò la sanzione o punizione non solo è considerata mezzo educativo, ma è sollecitata;
  2. i ministri Fioroni e De Mauro la prevedono, ma il loro collega Valditara non si espone;
  3. infine, il Senato della Repubblica paventa giovani decerebrati.

Conclusione

Chi tende a spaventare, non sa né come agire né come vive una scuola, della quale, ineffabili ministri, nell’arco di decenni, hanno svilito il patrimonio culturale e civile. In questo vuoto i nostri ragazzi dimostrano maturità, perché non si sono corrotti.

Un esempio di vita scolastica vissuta: nel liceo in cui prestavo servizio come preside, i docenti, su mia indicazione, ritiravano i telefonini usati in classe, me li consegnavano, li chiudevo in cassaforte ed avvertivo i genitori che poi venivano a ritirarli. E ringraziavano pure!

Non dò consigli ai Ministri o agli Esperti, e ne sanno più di me; ma riflettano sull’umana severità, che distingue l’Educatore dal cattivo maestro.

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