venerdì, Aprile 26, 2024
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Parlamento umiliato (a proposito dell’approvazione del bilancio dello Stato)

di Salvatore Sfrecola

I giornali di oggi, anche se molti lettori, purtroppo, non se ne renderanno conto, certificano nei loro titoli sull’esame e discussione del bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 l’umiliazione del Parlamento da parte della classe politica che ci governa. È una “corsa contro il tempo” o “all’ultimo respiro”, si legge, per evitare l’“esercizio provvisorio”, trascurando che l’esame del bilancio di previsione dello Stato in ogni ordinamento statale costituisce il momento centrale della vita politica, perché il bilancio è il principale strumento di politica economica che consente l’analisi quantitativa macroeconomica delle poste di bilancio in rapporto alla contabilità nazionale, spese ed entrate nelle quali si compendiano le scelte della maggioranza di governo per soddisfare le esigenze di politica economica nei vari settori. Nel bilancio è l’immagine stessa della nazione, della sua realtà economica, delle sue prospettive di sviluppo, della capacità della classe di governo di rispondere alle necessità attuali e quelle che si prospettano nel tempo. Diceva Cavour, il più grande statista italiano ed europeo di tutti i tempi, “datemi un bilancio ben fatto e vi dirò come un paese è governato”, a significare che la distribuzione delle spese, ad esempio, ci dice se uno stato privilegia l’istruzione, lo sviluppo economico, la sicurezza interna, la difesa militare, e se le imposte favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle attività produttive o le comprimono, ad esempio in alcuni settori. Spese ed entrate intimamente connesse tra loro. Infatti, Francesco Forte, in apertura del suo “Il bilancio nell’economia pubblica”, ricorda che “nell’epoca romana, i massimi dirigenti dell’erario… redigevano preventivi delle spese complessive e dei mezzi per farvi fronte e in particolare avevano cura di stimare la dinamica delle spese militari e della entrata della tassa sugli scambi che, come dice Tacito, era il pilastro della finanza dell’Impero”. Insomma un’iva ante litteram, con la quale i romani tassavano il reddito consumato, la capacità di spesa delle persone.

Ovunque nel mondo la discussione parlamentare sul bilancio è oggetto di speciale attenzione ed i Parlamenti vi riservano una apposita sessione dei loro lavori, la “sessione di bilancio”, perché l’organo rappresentativo della sovranità popolare con l’approvazione del bilancio autorizza l’organo che provvede all’elaborazione ed attuazione dell’indirizzo politico a gestire, su base annuale, l’ordinamento finanziario di entrata e di spesa. Infatti, il più antico dei parlamenti, la Camera dei Comuni del Regno Unito, è stata istituita nel 1215 con la Magna Charta Libertatum sulla base dell’accordo tra sovrano e contribuenti i quali nella sede della loro assemblea autorizzano il prelievo fiscale destinato a fornire le risorse al governo del Re le cui spese la Camera pretendeva, a consuntivo, di controllare. Si parla, in proposito, nell’evoluzione della dottrina costituzionale, di “diritto del bilancio” come di uno dei momenti fondamentali di verifica del rapporto fiduciario Parlamento-Governo. La storia dei parlamenti, infatti, registra casi nei quali i governi si sono dimessi per essere stata bocciata dalle Camere la proposta di bilancio. Documento che ha da tempo superato la fase di mera acquisizione delle entrate al fine di sostenere le spese per dar conto degli autonomi effetti del sistema tributario nel suo complesso sulle scelte di politica economica perseguite dalla maggioranza di governo. Le imposte sono, infatti, lo strumento principe della politica economica in relazione agli effetti che naturalmente derivano dalla imposizione su determinati redditi e soprattutto sui beni così condizionandone la produzione ed il commercio, con effetti evidenti anche sull’occupazione.

Un documento da approfondire voce per voce per analizzare gli effetti della spesa e della politica fiscale del governo nel breve e medio periodo e in una prospettiva più lunga. Invece si corre per evitare l’esercizio provvisorio del bilancio e tutta la discussione è condizionata da questa prospettiva considerata negativa, trascurando che per anni i bilanci dello Stato non sono stati approvati entro il 31 di dicembre con ricorso all’esercizio provvisorio del nuovo bilancio, con la conseguenza che, nel periodo di autorizzazione parlamentare all’esercizio provvisorio, che non può superare i quattro mesi ai sensi dell’art. 81, comma 2, della Costituzione, la legge n. 468/1978, all’art. 16, prevede che “la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi”.

Il bilancio è giunto in Parlamento in ritardo, per evidente colpa dell’Esecutivo che è il proponente del relativo disegno di legge, e tutta la discussione è stata condizionata dalla fretta, che non è mai una buona consigliera e che nella speciale occasione ha impedito l’approfondimento del documento in una discussione nel corso della quale il Governo ha posto la questione di fiducia, a dimostrazione di una evidente preoccupazione per la compattezza della sua maggioranza.

Oggi la Camera approverà il bilancio che domani passerà al Senato dove i patres non avranno neppure il tempo di leggere i 229 articoli, i 7 allegati e le 15 tabelle che lo compongono. Voteranno ad occhi chiusi, approvando il testo sul quale il Governo porrà la “questione di fiducia” in barba al ruolo di Palazzo Madama e del bicameralismo, “svuotato” come titola oggi su La Repubblica Michele Ainis, costituzionalista e puntuale esegeta critico di questa stagione della legislazione, soprattutto d’emergenza che si susseguono in una girandola che confonde le idee. Poi la legge arriverà sul tavolo del Capo dello Stato che, avendo secondo la Costituzione un mese di tempo dall’approvazione parlamentare per promulgare la legge (come si legge nell’art. 73, comma 1) in realtà avrà poche ore per valutare i profili di sua competenza, soprattutto quelli delicati di costituzionalità. Si dirà che il Presidente avrà seguito dal Quirinale, con l’ausilio dei suoi collaboratori, la discussione parlamentare e avrà avuto il tempo di meditare su eventuali legittimità. Ma se dovesse rilevare qualche illegittimità non potrebbe “con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione” (art. 74, comma 1). Bloccherebbe la legge e darebbe il via al tanto tenuto “esercizio provvisorio”.

E la chiamano ancora democrazia parlamentare.

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