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Potremo ancora dire che Dio ha fatto maschio e femmina (se passa il ddl Zan)?

di Salvatore Sfrecola

“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò”. Potremo ripetere questo insegnamento della Bibbia e diffonderlo se il ddl Zan sarà approvato dal Senato?

Alcuni ne dubitano, compresa la Santa Sede, che protesta. Segnala allo Stato italiano che l’art. 7 il quale istituisce la “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” e prevede che in questa occasione le scuole, “nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa” e le “altre amministrazioni pubbliche” organizzino “cerimonie, incontri” e altre iniziative di sensibilizzazione contro i pregiudizi omotransfobici “compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, interviene sull’organizzazione e l’insegnamento delle scuole cattoliche.

È evidente che dire che Dio ha fatto “uomo e donna”, tra l’altro con il compito di crescere e moltiplicarsi può essere considerato un “pregiudizio omotransfobico”, in contrasto con la volontà del legislatore. Naturalmente la tesi è smentita. È garantita la libertà di espressione del pensiero. Ma è evidente che il contesto può portare ad una compressione di quel fondamentale diritto costituzionale.

E così monsignor Paul Richard Gallagher, inglese, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, il ministro degli Esteri della Santa Sede, o di Papa Francesco, se si preferisce, ha consegnato nelle mani del Primo consigliere dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede una “nota verbale”, cioè quella che ,nel linguaggio della diplomazia, è una comunicazione formale che apre un contenzioso tra le parti. Le preoccupazioni della Santa Sede riguardano “alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato (che)— recita il testo — riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato”. In quelle norme, sulla base dell’accordo tra Italia e Santa Sede del 1984, alla Chiesa è assicurata “libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale” (comma 1). Inoltre, è garantita “ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (comma 2).

Secondo la Santa Sede alcuni passaggi del ddl Zan metterebbero in discussione la “libertà di organizzazione”, ad esempio non esentando le scuole private dall’organizzare attività in occasione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia”. Inoltre, sarebbe lesa la “libertà di pensiero” della comunità dei cattolici. Nella nota si manifesta proprio una preoccupazione delle condotte discriminatorie, con il timore che l’approvazione della legge possa arrivare persino a comportare rischi di natura giudiziaria (le sanzioni penali previste del ddl). Di qui le “preoccupazioni” manifestate nella nota consegnata al Governo italiano, immediatamente passata dall’Ambasciata al Gabinetto del Ministro degli Esteri,Luigi Di Maio, e, naturalmente, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

La protesta giunge dopo ripetute segnalazioni provenienti dal mondo cattolico con le quali erano state espresse preoccupazioni a tutela del diritto di manifestazione del pensiero. Per la Conferenza Episcopale Italiana (Cei), ad esempio, già a giugno del 2020 “esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio”. Tema ripreso più di recente, quando il Cardinale Gualtiero Bassetti, che dei Vescovi italiani è il Presidente, aveva fatto presente che “una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza”.

Stavolta la critica al ddl Zan assume il carattere di un conflitto a livello diplomatico. La Santa Sede, come organo centrale della Chiesa universale, che ha definito con lo Stato Italiano i reciproci rapporti, contesta una lesione delle regole stabilite dal concordato. È un passo ufficiale che denuncia una possibile violazione del trattato. È presto per dire quali sviluppi avrà la questione. L’unica cosa certa è che siamo di fronte ad una protesta ufficiale in un contesto politico difficile, nell’ambito del quale la varietà delle opinioni attraversa tutti gli schieramenti anche se più compatta a destra è la condivisione delle preoccupazioni della Chiesa. Chi si oppone, infatti, condivide le preoccupazioni di una deriva autoritaria, di compressione della libertà di manifestazione del pensiero, considerata anche l’aggressività ben nota delle organizzazioni Lgbt.

Già l’art. 1 sulla identità di genere si presta auna varietà di opinioni, considerato che, si legge, che “(Definizioni): 1. Ai fini della presente legge: “a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

È facile, solo richiamando la Bibbia, incappare nei rigori della legge, se fosse approvata introducendo un concetto nuovo nell’ordinamento giuridico italiano, quello di “identità di genere”. È vero che il termine è già stato usato dalla stessa Corte costituzionale, il Giudice delle leggi in rapporto alla Costituzione, quando ha stabilito con la sentenza n. 221 del 2015 che l’identità di genere è un “elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona”. Ma anche quella pronuncia è motivo di preoccupazione di una possibile deriva assolutista in relazione alla quale non deve tranquillizzare la formula “ai fini della presente legge”, quanto alla validità delle definizioni elencate all’articolo 1, in quanto è evidente che non è improbabile che un qualche giudice le usi per cambiare l’interpretazione di norme già esistenti.

Insomma un guazzabuglio che potrà creare forti contrasti nella società, religiosi ed ideologici, dei quali non sentivamo certamente il bisogno. Un segno dei tempi, senza dubbio, nei quali la Chiesa, pur nel dovuto rispetto delle varietà di opinioni, non ha saputo conquistare e mantenere nella società quella presenza che per secoli era stata assicurata dall’appoggio dell’autorità statale.

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