giovedì, Maggio 2, 2024
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Lo scandalo dello “scudo erariale”. Lo ha introdotto Conte, lo ha prorogato Draghi. Che farà Giorgia Meloni?

di Salvatore Sfrecola

I giornali di oggi danno conto dell’ennesimo episodio illecito che avrebbe determinato un grave pregiudizio a carico del bilancio pubblico. Uso il condizionale perché “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (art. 27, comma 2, Cost.). Tuttavia, occorre denunciare il fatto che il potere politico, con una disposizione gravissima, contraria agli interessi dei cittadini che, pagando tasse e imposte, alimentano i bilanci le cui risorse i responsabili sprecano, ha stabilito la loro impunità.

È un fatto senza precedenti. Perché si tratta, come ci dice l’esperienza, di sprechi scandalosi, acquisti di beni e servizi non necessari od a prezzi maggiorati, opere pubbliche realizzate non a regola d’arte che richiedono interventi di manutenzione straordinaria poco dopo l’entrata in esercizio, danneggiamento di beni pubblici, in particolare appartenenti al patrimonio storico-artistico. Fra i casi più clamorosi, denunciati fin dai tempi della pandemia, l’acquisto di mascherine a prezzi eccessivi e dei famosi banchi con le rotelle finiti il più delle volte in qualche scantinato. Le mascherine, ancora all’attenzione della magistratura penale, come riferiscono oggi i giornali che danno conto di alcune ordinanze di custodia cautelare a carico di noti amministratori pubblici. L’inchiesta è penale, ma per effetto dello spreco di denaro pubblico conseguenza delle condotte illecite, l’azione risarcitoria dovrebbe essere di pertinenza del Giudice della responsabilità per danno, come chiede il cittadino che vorrebbe che i responsabili fossero chiamati a risarcirlo. Altrimenti, al danno si aggiungerebbe la beffa.

E la beffa accompagna queste vicende dal 16 luglio 2020, da quando il Governo dell’Avv. Conte ha stabilito che queste condotte non vanno punite, che la Corte dei conti, il giudice al quale la Costituzione, all’art. 103, comma 2, attribuisce la giurisdizione “nelle materie di contabilità pubblica”, cioè per i danni pubblici, cosiddetti “erariali”, perché gravano sui bilanci pubblici, non può condannare amministratori e funzionari a risarcire il danno. Il 16 luglio 2020, infatti, il decreto-legge n. 76 ha introdotto una norma, formalmente temporanea, la quale ha stabilito l’impunità per i responsabili, quello che la stampa ha battezzato “scudo erariale”. Infatti, l’art. 21 (Responsabilità erariale), prevede una nuova disciplina della responsabilità risarcitoria limitandola sostanzialmente al “dolo”, con la precisazione, al comma 1, che “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. Chi può immaginare il pubblico amministratore e funzionario che vuole, fortissimamente vuole causare un danno al bilancio pubblico? La norma prosegue, al comma 2, prevedendo che “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 (poi prorogato), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei  conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di  responsabilità  di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno  conseguente alla condotta del soggetto agente è da  lui dolosamente voluta.  La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Tradotto per i non addetti ai lavori, non si perseguono i fatti compiuti con “colpa grave”, cioè con grave negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero con inosservanza di leggi o regolamenti. I romani, che il diritto lo hanno insegnato e continuano ad insegnarlo al mondo intero, la chiamavano “culpa lata” e con la loro consueta chiarezza precisavano che “est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt” (Ulpiano, D. 13, 1, 8, 1), eccezionale negligenza, non capire ciò che tutti capiscono, tanto che Paolo (D. 50. 16, 226) aggiungeva “magna culpa dolus est”. Si tratta, infatti, di condotte gravissime, equiparabili al dolo. Chi agisce in questo modo, senza mezzi termini, è un incapace o un disonesto. Sono questi pubblici amministratori o funzionari che il Prof. Avv. Giuseppe Conte, ha graziato, mandandoli esenti da ogni responsabilità.

La norma è stata prorogata da Mario Draghi.

Che farà Giorgia Meloni, nell’imminenza della scadenza? Ne va della sua nobilitate. Non basta dire che una proroga sarebbe in linea con le decisioni dei precedenti governi. Qui è la destra, scrupolosa tutrice del bilancio pubblico, che perderebbe la faccia. Né la scusa del “timore della firma” può giustificare tale norma che favorisce condotte quanto meno gravemente imprudenti. Qualcuno ha sostenuto che occorrerebbe tipizzare le condotte gravemente colpose ad evitare incertezze giurisprudenziali. Buona idea. Si può fare in poche ore mettendo intorno ad un tavolo qualcuno di buona volontà che sappia di diritto ed abbia senso pratico. Ma perpetuare la norma sarebbe assolutamente scandaloso.

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