Dell’avv. Jacopo Severo Bartolomei
“ Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia…..e (la linea di assimilazione) è già oltre Roma”
Leonardo Scìascia (1921-1981), Il Maestro di Racalmuto, Acuto scrittore di formazione illuministica e Uomo politico anticonformista, assurto alla notorietà internazionale col romanzo giallo “Il Giorno della Civetta” – che traendo spunto dal fatto reale di cronaca dell’omicidio di sindacalista comunista avvenuto in Sicilia nel giugno 1947 ad opera di Cosa Nostra, stigmatizza l’inurbamento del dominio mafioso nell’immediato secondo dopoguerra – ha sempre usato un linguaggio raffinato ed innovativo.
Prova ne è il conio di un singolare aggettivo; cretinoso, tipico della persona dotata intellettivamente ma che impiega la sua intelligenza per fini non encomiabili. Bisogna puntualizzare, ad onta di inevitabili critiche da parte dei puristi dell’idioma italico (cfr. Accademia della Crusca), che con cretinoso, pseudosinonimo in senso enfatico di cretino, si intende un essere che si comporta al pari di un cretino, senza in realtà esserlo, pur dando adito a manifestazioni connotate da singolare stupidità e grossolana sciocchezza.
Secondo L. Sciascia “oltre il cretino, abbiamo il cretinoso, che partecipa del primo e nello stesso tempo dell’uomo sano e normale”; infatti detto termine vale in alleggerimento di quello base, e l’illustre scrittore rimpiange che la parola non sia fuoriuscita dal gergo del criminolo per entrare nell’uso comune, in quanto si attaglia a pennello a quei soggetti che partecipano della cretineria pur potendo far uso dell’intelligenza (cfr. racconto “Processo per violenza”, in raccolta “Il mare colore del vino”, I ed. Torino 1973 –VI ed. Milano 2006, che costituisce l’unica narrazione non ambientata in Sicilia, ma in continente, per l’esattezza nel bergamasco)
Un grande ammiratore di Sciascia, on. Avv. Mauro Mellini (Tolfa 1924-Roma 2020), che ebbe modo di conoscerlo di persona e frequentarlo, apprezzandone l’acume e l’onestà intellettuale, specie durante il mandato parlamentare dello Scrittore siculo nella VII Legislatura (1979-83), allorquando sedevano insieme nell’emiciclo di Montecitorio tra i banchi del Gruppo Radicale, mi additò prima della riforma costituzionale sul cd. giustoprocesso, imposta dalla benemerita riscrittura dell’art. 111 cpv. Cost., un esempio preclare di cretineria da…cretinoso.
Prima ché il legislatore si decidesse al varo della normativa di grado costituzionale sul Giusto Processo (legge cost.le 23 nov.1999 n.2), era accaduto che l’organo di massima garanzia dell’esatta interpretazione dei principi sanciti e desumibili dalla Carta fondamentale, aveva fornito una prova compromissoria non esattamente esaltante, come esempio di tutela dei diritti delle persone e, segnatamente, degli imputati in processo penale. On. Mellini si riferiva alla pronuncia della Corte costituzionale n. 361 del 1998, che in tema di regole per l’esame delle persone imputate in procedimento connesso o di reato probatoriamente collegato, ex art. 210 cpp . Si tratta dei cd. Duecentodiecisti o, con icastica crasi, “Impumone”, neologismo atto a rendere la natura ibrida di tali soggetti, che assomano in sé la qualità di imputati per reato cui debbono rispondere in separato procedimento e , al contempo, la qualità di testimoni su fatti concernenti la penale responsabilità di altri imputati, nel procedimento in cui hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame da parte del giudice, dopo esser stati citati da testimoni, con l’ausilio di difensore.
Il relatore prof. Guido Neppi Modona, dopo articolato e ben argomentato excursus, ribadito che il diritto al silenzio è insuscettibile di censura di costituzionalità (noto brocardo Nemo tenetur se detegere) per cui risulta coerente la scelta operata dal legislatore dell’attribuzione della facoltà di non rispondere “irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell’imputato” (sic. § 10.2 cpv. Sent. 361 cit.), perviene a ritenere non fondate le questioni di illegittimità costituzionale nei termini prospettate dai giudici rimettenti.
Egli ritenne di raggiungere “un ragionevole punto di equilibrio “ tra la garanzia del diritto di difesa del dichiarante, di avvalersi della facoltà di non rispondere e il diritto all’effettivo contraddittorio in dibattimento dell’imputato destinatario delle dichiarazioni rese dall’”Impumone” precedentemente in fase di ii.pp, con il recupero – in caso di esercizio della facoltà di restare in silenzio – mediante il sistema della contestazione di singoli contenuti narrativi, estrapolati dalle dichiarazioni rese in precedenza (cd. contraddittorio cartolare), ecludendo l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante loro lettura integrale, consentita post legge n.267 del 1997, solo subordinatamente all’acquisito consenso delle parti.
Ora le applicazioni pratiche di questa astrusa costruzione teoretica, finalizzata a salvare lo status quo e quindi a non rendere vane le dichiarazioni rese senza contraddittorio a carico di altri – da parti di coimputati che spesso, pur di addivenire a celere e vantaggiosa definizione col rito alternativo dell’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp (cd. patteggiamento), acconsentivano senza farsi troppi scrupoli, a foghe inquisitorie di solerti rappresentanti della pubblica accusa, veleggianti nel periodo di Mani pulite col vento mediatico in poppa verso mete ambite (riscrittura interi periodi di storia del nostro Paese, come il Processo intentato a Giulio Andreotti dalla Procura di Palermo) – hanno avuto ricadute disastrose, sia per l’impreparazione di difensori e giudici nel maneggiare gli strumenti del contraddittorio cartolare (specie sui “singoli contenuti narrativi”), sia perché con l’entrata in vigore della legge costituzionale n.2 del 1999, il quadro normativo di riferimento è stato innovato, seppur siano rimasti non trascurabili effetti sul regime transitorio.
In quarta lettura il 3.11.25 l’Aula del Senato ha approvato la legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti; il testo approvato dal Parlamento, in base al procedimento legislativo rafforzato ex art. 138 Cost., resta sottoponibile a referendum popolare in funzione confermativa, poiché non avendo raggiunto la speciale maggioranza qualificata dei 2/3 dei rispettivi componenti, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di ciascuna Camera, o cinque Consigli regionali ovvero 500.000 elettori ne posson fare richiesta.
Nel sistema attuale i magistrati ordinari ricevono un’unica formazione e dopo il reclutamento per concorso pubblico, posson scegliere se svolgere la funzione giudicante o requirente, avendo la possibilità di cambiare funzione entro i primi 10 anni dall’immissione in ruolo. Prima della riforma Cartabia il cambiamento poteva avvenire sin a un massimo di 4 volte durante l’intera carriera, mentre dal 2022 tale possibilità è stata ridotta a una sola volta.
La Riforma Nordio, modificando l’attuale formulazione dell’art. 104 Cost..,comporta che il neomagiostrato, all’inizio della carriera e in modo definitivo, è tenuto a scegliere se esercitare le funzioni di Pubblico ministero o di Giudicante. In attuazione della modifica costituzionale, le regole dettagliate di implementazione del sancito principio di netta separazione, in fatto di concorsi, funzionamento organismi di formazione, rispettivo tirocinio, etc. saranno previste in sede di riforma dell’ordinamento giudiziario. Come conseguenza della separazione delle carriere, l’attuale CSM, organo unico di autogoverno presieduto dal Capo dello Stato, che esercita pure la funzione disciplinare, sarà diviso in due diversi organi, uno per la magistratura giudicante, e l’altro per la magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica.
Invece, novità saliente, la funzione disciplinare viene affidata ad un nuovo organo, istituito ad hoc e denominato Alta Corte disciplinare.
I fautori della riforma hanno raccolto il grido di dolore che si è levato da decenni da studiosi garantisti, come ad es. Giuseppe Di Federico, recentemente scomparso (1932-2025), Professore emerito di ordinamento giudiziario in Alma Mater studiorum di Bologna e dalla società civile, oltrechè da particolari settori di operatori giuridici (Unione Camere Penali), di espungere una delle residue più odiose forme di giurisdizione domestica, inquinata e pesantemente condizionata dal correntismo della magistratura associata.
Sottratta la funzione disciplinare i due Consigli Superiori della Magistratura, uno per la giudicante e l’altro per la requirente, sono destinati ad occuparsi di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e progressione in carriere, oltre al conferimento delle funzioni apicali; ne uscirebbe rafforzata la fisionomia di Organo di Alta Amministrazione, rispetto a quella caparbiamente sinora rivendicata di Organi di rilevanza costituzionale, caratterizzaante l’atteggiarsi della forma di governo
La riforma della separazione delle carriere nella prospettiva del giurista Sabino Cassese, Presidente emerito della Corte costituzionale, riferendosi alla divisione netta, senza più possibilità di osmosi, tra i magistrati giudicanti (giudici) e quelli requirenti (pubblici ministeri) risulta fondamentale per la garanzia di un’efficace e reale autonomia della magistratura, in quanto Egli ritiene che il sistema attuale, con un’unica carriera, permetta alle procure di assumere un potere eccessivo, al punto di essere considerate un “quarto potere”, in determinati frangenti storici, in cui attraverso il complesso gioco di rimando al sistema mediatico delle gesta intraprese, ricercano un consenso dell’opinione pubblica (fenomeno in Procura di Milano, ai tempi del Procuratore Capo Francesco Saverio Borrelli, il quale ostentava di avere una interlocuzione diretta con il Quirinale, occupato da ex magistrato di nomina togliattiana Oscar Luigi Scalfaro). Il Prof. Cassese, in intervista rilasciata a Il Tempo (21.7.25) ha affermato di avere “sempre ritenuto centrale il problema dei tempi della giustizia, della produttività del sistema giudiziario, dell’equilibrio delle sentenze, dell’indipendenza e imparzialità dell’ordine giudiziario. La separazione delle carriere è un adempimento importante per il motivo, tante volte ripetuto, della piena attuazione della riforma Vassalli, che distingue nettamente accusa da giudizio. In questo quadro credo che sia molto importante ridare al Consiglio superiore della magistratura il compito di gestore imparziale del personale giudiziario e ritengo che il sistema delle correnti, di cui l’opinione pubblica vede soltanto il lato esterno, vada a superato. Per farlo bisognerebbe ricorrere a quel misto di sorteggi ed elezioni con cui il Maggior consiglio per più di un millennio ha scelto il Doge di Venezia: trarre a sorte i nomi di 30 consiglieri, purché non appartenessero alla stessa famiglia e non avessero alcun legame di sangue, dai quali poi se ne sarebbero tratti a sorte 9, col compito di nominarne 40, ridotti a 12 per ballottaggio. Poi, questi eleggevano 25 membri, da cui estrarre 9 che eleggessero 45 consiglieri, da cui estrarne 11, che dovevano nominare i 41 ai quali toccava il compito di eleggere il Doge. Un sistema che è stato ammirato per secoli, complicato ma equilibrato nell’utilizzo dei due strumenti classici della democrazia, l’elezione e il sorteggio».
Attualmente i consiglieri laici del CSM, giuristi e avvocati di chiara fama, sono scelti con lo scrutinio del Parlamento in seduta comune, mentre i mebri togati, cioè i magistrati in servizio, sono eletti dai colleghi attraverso liste sostanzialmente compilate dagli organi di vertici delle correnti della magistratura associata (MD, Unicost, MI, etc.)
La Riforma Nordio introduce la vexata quaestio del meccanismo del sorteggio: tolti i membri di diritto, Il Primo Presidente ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, tutti gli altri membri – sia laici che togati – saranno estratti a sorte, per un terzo da un elenco di Professori ed Avvocati (compilato dal Parlamento in sc) e, per i restanti due terzi, da un elenco di magistrati, rispettivamente, giudicanti e requirenti. Tutti i membri designati resteranno in carica quattro anni, salvo dimissioni volontarie, e si prevede il divieto di iterabilità del munus: non potranno comunque partecipare al sorteggio utile per la formazione della consiliatura successiva. Anche i due Vicepresidenti saranno estratti a sorte tra i soli componenti laici dei rispettivi Consigli.
Orbene, ad una delibazione complessiva della riforma, non sembra si possa dire che costituisca un attentato all’indipendenza e autonomia della magistratura, ma anzi porta a compimento un lento processo di riordino ordinamento giudiziario – timidamente iniziato per i notori condizionamenti diretti e indiretti del ceto curiale sugli organi di indirizzo politico (Parlamento e Governo), nel 1989 con il varo del Nuovo codice di procedura penale, stravolto dalle novelle del 92 in seguito agli eccidi dei giudici palermitani G. Falcone e Borsellino – processo perorato da Filippo Vassalli, Gian Domenico Pisapia e, last but not least, Sen. Agostino Viviani (all’anagrafe Nonno materno della quarantenne Segretaria nazionale del Partito Elena Ethel Schlein, detta ELLY, nata a Lugano nel 1985 da mamma italiana e Padre USA).
