mercoledì, Giugno 10, 2026
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Referendum: si o no ?…..NO per non compromettere l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la tutela dei nostri diritti

di Ignazio de Marco

         A poche ore dal referendum “confermativo” della riforma costituzionale di iniziativa Governativa (Meloni, Nordio) concernente la Magistratura (Titolo lV, artt. 101-113 della Costituzione) approvata dal Parlamento – con l’ambigua intitolazione “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (sarebbe stata più corretta la denominazione “Modifiche agli articoli….. della Costituzione”) – sembrano opportuni alcuni chiarimenti, con onestà intellettuale, per comprenderne il contenuto anche in vista delle future leggi ordinarie di adeguamento.

         E’ improprio, anzitutto, definirlo referendum “sulla giustizia” poiché il sistema giudiziario resta pressochè identico, con le stesse caratteristiche negative odierne (lentezza, procedure complesse e farraginose, garantismo esasperato, errori, contraddizioni, superficialità delle sentenze, ecc.). Più esatto, invece, parlare di norme finalizzate alla “separazione delle carriere” e alla “riorganizzazione dell’autogoverno (CSM)” perché tali sono gli scopi peculiari della riforma che – incidendo su ben sette articoli della Costituzione – attua una profonda revisione dell’assetto costituzionale snaturando il c.d. “terzo potere”.

         A) La separazione consiste nel dividere la funzione magistratuale (già oggi, di per sè, distinta e autonoma) in giudicante e requirente con conseguente frammentazione interna della magistratura e difficoltà di coordinamento: dunque, inopportuna (per non dire inutile) poiché non rafforza l’imparzialità e/o la terzietà dei Magistrati, non tutela la loro indipendenza né garantisce maggiore distacco tra le due carriere. Anzi, indebolisce l’unità della magistratura – concepita, invece, dal Costituente come unico “ordine”, autonomo e indipendente – e neppure esclude che il (nuovo) Pubblico Ministero possa essere esposto a pressioni esterne (specie dell’esecutivo) e, perciò, meno indipendente nell’esercizio dell’azione penale. Detto diversamente: in che modo la separazione migliorerebbe la vita dei cittadini? Ridurrebbe i tempi del processo? Eliminerebbe l’arretrato? Rafforzerebbe gli uffici giudiziari con personale e tecnologia oppure introdurrebbe solo compartimenti stagni, contrapposizioni e conflitti interni ?

         Neppure ha fondamento il prospettato timore di interferenze tra P.M. e Giudici, ritenuti troppo vicini e legati da un’appartenenza comune, poiché, a ben considerare, diverse sono le rispettive funzioni, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali, ecc. Il Pubblico Ministero, infatti, é già ex se separato dai Giudici – arbitri della controversia – poiché dispone di un proprio ufficio (Procura della Repubblica), gode delle garanzie stabilite dalle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 107 Cost.) e non é in posizione di subordinazione gerarchica di fronte ad altri organi dello Stato. Di conseguenza non é da mettere in discussione l’imparzialità del Giudice anche perchè la sua terzietà nasce sia dalle garanzie costituzionali sia dalle regole del processo.

         Inoltre lo sbandierato pericolo derivante dal possibile tramutamento delle funzioni (passaggio da giudicante a requirente e/o viceversa) é assai remoto dato che oggi é consentito soltanto una volta in 10 anni e, in base alle ultime statistiche, é stato davvero irrisorio..

         B) La riorganizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura (organo di autogoverno avente rilievo costituzionale, previsto dagli artt. 104-107 Cost.) consiste nella sua “spaccatura” in due distinti Consigli – per i Giudici e per i Pubblici Ministeri – e nell’introduzione di un’ Alta Corte disciplinare.

         Ciascuno dei due (nuovi) CSM sarà composto non più da 24 membri elettivi (16 c.d. “togati” e 8 laici) bensì, oltre dai tre di diritto, da 15 membri (di cui 10 “togati” sorteggiati, appartenenti alle rispettive categorie. e 5 laici, sorteggiati dal Parlamento in base ad una lista da esso compilata).

         La riduzione dei componenti, oltre a indebolire la rappresentatività magistratuale in seno all’organo, non sembra in grado di sminuire l’influenza delle c.d. “correnti” associative e il sorteggio si risolve in un affidamento “alla cieca” – senza loro particolari responsabilità – ad alcuni soggetti.

         Quanto all’Alta Corte disciplinare sarà composta da quindici giudici (3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 sorteggiati dal Parlamento da un elenco da esso compilato e 9 – di cui sei giudicanti e 3 requirenti, sorteggiati dalle rispettive categorie. Eserciterà la giurisdizione disciplinare (anche di appello) nei confronti di tutti i magistrati ordinari, giudicanti e requirenti. I distinti CSM e l’Alta Corte disciplinare non appaiono adeguati e risolutori rimedi.

         In disparte la considerazione che difetti, lacune, errori si riscontrano anche in altre Istituzioni della Repubblica (e non solo tra i Magistrati) e che tali criticità potrebbero essere eliminate con opportuni interventi ad hoc, i suddetti tre nuovi organi – la cui notevole spesa di funzionamento sarebbe stata preferibile impiegare per altre finalità – si prestano a critiche. E’ da aggiungere, inoltre, che il potere disciplinare (imperniato sugli illeciti disciplinari e relative sanzioni, da determinare successivamente con legge ordinaria) è lo strumento più efficace per tenere “sotto controllo” chi vi é sottoposto e arreca anch’esso un duro colpo all’indipendenza della Magistratura dato che aumenta l’influenza del potere politico all’interno di quello giudiziario.

         Si dubita pertanto che, per tutti i citati profili, la riforma possa modificare la Giustizia nei suoi meccanismi di governo: separazione delle carriere e Alta Corte disciplinare non rappresentano, in vertài, gli espedienti più idonei a migliorare la trasparenza del sistema giudiziario dato che, in sostanza, incidono solo negativamente sull’indipendenza della Magistratura. I cittadini chiedono, invece, che la Giustizia funzioni con tempi certi, decisioni rapide e tribunali accessibili.

         Per concludere.

         I motivi a sostegno della legge di riforma (presentata come “un’occasione per cambiare la giustizia”) suscitano, “frigido pacatoque animo”, perplessità e incertezze specie se preordinata a ulteriori, future iniziative (es. legge elettorale, premierato, ecc.) di modifica dell’attuale assetto Costituzionale.

         Chiamati a decidere, occorre anzitutto tener presente che il referendum – nel nostro caso, essenziale elemento formativo per la perfezione di una legge costituzionale – non é a favore o contro: il Governo, i raggruppamenti di destra o sinistra, i Magistrati, la Giustizia, ecc.. E’, invece, l’occasione per stabilire, con intervento del popolo, se il nostro ordinamento costituzionale sia o non sia da modificare, come vorrebbe una ristretta maggioranza parlamentare, in sé poco rappresentativa dell’intera base elettorale e neppure sorretta dal voto dell’ opposizione.

         Il referendum é, inoltre, senza quorum: quindi, anche un solo voto può essere determinante ai fini del risultato oltre che sulla funzione di garanzia e di partecipazione democratica all’interno del nostro ordinamento.

         Infine non é da dimenticare che il referendum, istituto di “democrazia diretta”, é un’arma eccezionale a disposizione degli elettori qualora ritenessero non aderenti alla volontà del Paese determinate misure prese dalla maggioranza al potere.

         ll confronto resta, dunque, aperto e riguarda non solo il merito delle soluzioni proposte ma la visione complessiva dell’assetto della Giustizia – accusata di protagonismo e pubblicizzazione – che esige un’adeguata disciplina innovativa giuridicamente valida.

         A noi cittadini é affidato il peso e il valore della scelta ad evitare, nell’interesse della Repubblica (come auspicato da Mattarella), che le suddette modifiche, proposte come soluzione ai mali della Giustizia italiana, compromettano invece la sua indipendenza, la stessa democrazia, il fondamentale equilibrio fra i tre poteri dello Stato di diritto e, sopra tutto, la tutela dei nostri diritti.

3 Commenti

  1. Sono d’accordo con Ignazio De Marco, ti saluta affettuosamente, stiamo facendo una campagna a favore del NO molto intensa.
    Paola Angori Sferra

  2. Ciao Ignazio, mi fa piacere risentirti anche se per interposta persona( mia moglie) e Ti assicuro che in Facebook è in LinkedIn mi sto battendo per il no al referendum. Se mi mandi la Tua e-mail, Ti invierò la denuncia di danno erariale in materia di urbanistica alla Procura regionale della CdC assieme ad uno dei tanti allegati (il Controllo della Corte dei Conti e l’irbanistica). Con saluti affettuosissimi Giovanni Sferra novantaduenne e novantatreenne il prossimo ottobre!

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