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Agenzia delle entrate: la “telenovela” di un concorso bandito nel 2010. E non solo

di Salvatore Sfrecola

Correva l’anno 2010 quando l’Agenzia delle Entrate bandiva un concorso per l’assunzione di 175 dirigenti di seconda fascia. Chi legge immaginerà che si sia concluso. Macché! Il concorso ha dato luogo ad un delicato contenzioso all’esito del quale, nel 2015, il Consiglio di Stato ha annullato il bando nella parte in cui attribuiva rilevanza, in sede di valutazione dei titoli e del colloquio orale, anche agli incarichi dirigenziali conferiti illegittimamente al personale dell’Agenzia sprovvisto della qualifica dirigenziale.

Un passo falso. Non è il primo e, molto probabilmente, non sarà neppure l’ultimo. Infatti, ripreso l’iter del concorso, a gennaio 2019, nel rispetto della sentenza del Supremo giudice amministrativo, le prove orali si sono protratte fino al 30 giugno 2021, data di approvazione della graduatoria finale di merito.

Dieci anni e passa. In data 21 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto all’assunzione dei 172 vincitori mentre 120 candidati sono risultati idonei. Di questi sono stati assunti quattro (due dei vincitori hanno rinunciato e  due non hanno superato il periodo di prova). Sei idonei sono stati assunti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Non è finita, perché numerosi concorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio la graduatoria di merito contestando le decisioni della Commissione esaminatrice quanto al mancato o all’errato riconoscimento di titoli nei termini previsti dal bando e al mancato riconoscimento del diritto alla riserva.

L’effetto della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale ha comportato la revisione della graduatoria sicché al 2023 il concorso del 2010 aveva dato luogo a 172 vincitori assunti oltre a 9 riservatari, per un totale di 181, oltre ai 6 assunti dal MEF. A quella data gli idonei diventano 98.

Seguono nuovi ricorsi che eccepiscono l’errata attribuzione dei punteggi ai titoli di studio, culturali e di servizio sicché il Consiglio di Stato, con sentenze n. 6237 e n. 6238 del 26/06/2023, ne ha disposto la rivalutazione cui ha provveduto una diversa Commissione. E siamo al 7 settembre 2023. Segue una nuova graduatoria approvata l’11 gennaio 2024. Nella stessa data l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la cessazione, con effetto immediato, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia instaurato in data 20 settembre 2021 nei confronti di n. 29 dirigenti attualmente collocati in posizione non più utile nella nuova graduatoria per poter essere confermati vincitori, e ha contestualmente proposto la ricostituzione, dalla medesima data e senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, con inquadramento nell’area Funzionari.

Il giorno successivo, il MEF ha, parimenti, comunicato la cessazione del contratto di lavoro ai 6 dirigenti assunti a seguito di scorrimento della graduatoria, 5 dei quali hanno avuto il rapporto di lavoro ricostituito con l’Agenzia delle Entrate (n. 3 come dirigenti e 2 retrocessi a funzionari) e 1 è rimasto disoccupato, in quanto non proveniente dalla PA.

Riassumendo lo scenario, 29 ex vincitori sono stati retrocessi a funzionari (per due anni e mezzo sono stati remunerati quali dirigenti), 29 funzionari ora divenuti dirigenti (per due anni e mezzo non hanno potuto essere remunerati quali dirigenti) e tutti gli altri idonei che non sono rientrati nella nuova graduatoria, hanno proposto ricorsi (se ne contano circa 60 davanti al Giudice Amministrativo. Oltre 30 sono stati presentati davanti al Giudice del Lavoro).

Al momento gli idonei non vincitori sono circa 60 (l’Agenzia delle Entrate ha proceduto, in base al PIAO in vigore, ad uno scorrimento di 39 idonei, alcuni dei quali hanno rinunciato, per cui l’Agenzia sta convocando altri idonei per completare tale miniscorrimento).

La telenovela continua. E il 18 novembre 2024, sono state pubblicate alcune sentenze del TAR che hanno accolto i ricorsi dei candidati che hanno lamentato la mancata valutazione dei titoli autocertificati.

Gli esiti di tali contenziosi rivoluzioneranno ulteriormente la graduatoria con pesanti conseguenze sulla posizione degli attuali dirigenti che rischiano di decadere (alcuni per la seconda volta!), con drammatiche conseguenze sul funzionamento degli Uffici dell’Agenzia.

Al momento, dunque, tenendo presenti le esigenze di funzionalità dell’Agenzia lo scorrimento integrale della graduatoria appare essere l’unica soluzione plausibile per porre fine ad una vicenda che ha del paradossale. Va richiamato al riguardo l’art. 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (in base al testo risultante dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215), il quale prevede: “In considerazione dell’urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente”.

Inoltre, l’articolo 28-ter della legge n. 112/2023, stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, 60 unità di personale dirigenziale anche attraverso lo “scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni”.

Si consideri, altresì, che gli ultimi DPCM di autorizzazione per l’avvio di procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie (approvati il 22 luglio 2022 ed il 10 novembre 2023), prevedono la possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di assumere 131 dirigenti di seconda fascia mediante lo scorrimento di graduatorie di concorsi conclusi.

Nello specifico, nel DPCM del 22 luglio 2022, le assunzioni di dirigenti di seconda fascia autorizzate tramite scorrimento sono 89 (di cui 84 presso la stessa Agenzia delle entrate) e nel DPCM del 10 novembre 2023 sono 42 (di cui 40 presso il Ministero della Cultura).

A ciò si aggiunga che non risultano, dal sito lavoropubblico.gov.it – Portale Lavoro Pubblico – Presidenza del Consiglio dei Ministri, graduatorie di idonei per dirigenti di seconda fascia analoghe a quella del concorso a 175 dirigenti dell’Agenzia delle entrate, da cui le varie PPAA possano attingere.

Se ne deduce che lo scorrimento della graduatoria è l’unica realistica soluzione all’intricata e dolorosa vicenda del concorso “dei 175 dirigenti”.

Nel contempo sono in atto ulteriori e diverse iniziative giudiziarie avverso il diniego di scorrimento della graduatoria.

Né si può trascurare che fra gli idonei vi sono ex dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF che per 2 anni e mezzo hanno ricoperto importanti ruoli con valutazioni più che adeguate ed eccellenti, dirigenti di altre Pubbliche Amministrazioni ed altri che hanno ricoperto o ricoprono posizioni di POT, POS e POER in Agenzia delle Entrate.

È da dire, inoltre, che mentre il concorso a 175 posti era ancora in fase di svolgimento l’Agenzia ha bandito, nel gennaio 2019, un’altra procedura concorsuale per il reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia (identico profilo dei dirigenti di cui a 175), le cui prove scritte sono state superate solo da 46 candidati così risultando almeno 104 posizioni scoperte.

Appare, altresì, dubbia la tesi secondo la quale di quelle posizioni solo alcune sarebbero nella disponibilità dell’Agenzia, mentre altre sarebbero vincolate a futuri concorsi da espletare attraverso la Scuola Nazionale di Amministrazione. I dubbi discendono dal fatto che la norma la quale prevede tale modalità di assunzione è del 2023, mentre le posizioni disponibili derivano da un concorso bandito nel gennaio del 2019.

Trattasi, pertanto, di posizioni già autorizzate e delle quali l’Agenzia ha la piena disponibilità.

Del resto anche l’Avvocatura Generale dello Stato aveva affermato che, qualora a seguito dell’espletamento del concorso per 150 dirigenti fossero rimaste posizioni scoperte, l’Agenzia non avrebbe esitato a coprirle attingendo dalla graduatoria relativa al concorso per 175 dirigenti.

Tale scorrimento, tuttavia, ad oggi non vi è stato se non parzialmente.

Di contro l’Agenzia, invece di ricorrere agli idonei, continua a mantenere incarichi dirigenziali “fiduciari” ex art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001, alcuni dei quali affidati a persone che hanno partecipato al concorso a dirigente ma non l’hanno superato. Con evidente mortificazione degli idonei.

Non solo, con un interpello propone assunzioni, con ricorso al 19, comma 6, mentre avrebbe la possibilità di chiamare gli idonei. E lo fa affermando che deve assumere persone con competenze in materia di gestione delle risorse umane trascurando di considerare non solo che quella è materia ordinaria di qualunque dirigente ma che molti degli idonei sono attualmente impiegati nello svolgimento di quelle specifiche funzioni. Ancora uno svarione.

Una gestione del personale che desta perplessità sotto due profili: per la reiterata disattenzione a regole elementari che il giudice amministrativo deve ripetutamente richiamare e per l’assenza da parte del Ministero dell’economia dell’attivazione della funzione di alta vigilanza, prevista dalla legge, che, se esercitata tempestivamente, avrebbe evitato il pesante contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi.

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