martedì, Maggio 19, 2026
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Referendum sull’ordinamento giudiziario: perché Marco Travaglio vota NO

di Salvatore Sfrecola

Nel dibattito che, in vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimi sulla legge di revisione costituzionale, oppone i fautori del SI e quelli del NO, si segnala un volume di Marco Travaglio, “Perché NO, Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole” (Paper First, Roma, 2026, pp. 194, € 15,00). Con una introduzione di Gustavo Zagrebelsky, Professore emerito di Diritto costituzionale, già Presidente della Corte costituzionale, e una intervista a Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il volume, con dedica “a chi rispetta ogni giorno la Costituzione e a chi, per questo, è morto ammazzato”, passa in rassegna le norme della legge di revisione costituzionale, richiamando le ragioni di coloro che l’hanno e approvata, e che pertanto voteranno SÌ, e le tesi di quanti invitano a votare NO, un’ampia carrellata sulle opinioni espresse nel tempo dagli uni e dagli altri.

Il leit motiv del libro appare ben riassunto nella Introduzione del Professor Zagrebelsky, secondo il quale i politici “vogliono più potere incontrollato”, spiegato con una riflessione sull’attuale situazione del mondo diviso “in potenti e impotenti”, per cui la giustizia non è uguale per tutti: “ci sono i potenti che possono permettersi di resistere fino alla prescrizione, con tutti i mezzi e i cavilli resi possibili da leggi sovrabbondanti, oscure e scritte in modo tale da alimentare i dubbi, e da procedure complicate e farraginose, bene utilizzate da abili professionisti del diritto. E poi ci sono gli impotenti per i quali, invece, la giustizia è spedita, efficiente e spesso approssimativa”. Con un’evidente violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Osserva Zagrebelsky come per iniziativa dei fautori della riforma il dibattito tenda ad affermare che la magistratura è un “contropotere” rispetto alla politica come se ci fosse fisiologicamente un conflitto di una parte contro l’altra. Mentre la magistratura “non è concepibile come un “potere” analogo agli altri; è un “ordine” di soggetti che esercitano le loro specifiche funzioni processuali… in regime di indipendenza “da ogni altro potere”, come dice la Costituzione”. Zagrebelsky osserva come i magistrati applicano le leggi e, pertanto, costituiscono un argine, definito dalle norme, all’arbitrio del potere politico il cui desiderio è quello di “ridurre l’indipendenza della magistratura… risposta preoccupante per l’equilibrio dei poteri”.

Che è un po’ la tesi dell’intero volume laddove si sottolinea come la revisione del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) in realtà tenda a limitare l’autonomia della componente magistratuale favorendo il potere politico che, nell’organo collegiale, viene individuato come espressione di una scelta dei partiti di maggioranza e quindi del governo non attraverso la casualità del sorteggio, come per i magistrati, ma mediante l’individuazione di soggetti capaci di gestire il potere per conto della politica. Anche perché la degenerazione correntizia, alla base del sistema di revisione della provvista dei componenti togati del C.S.M. non è certamente affrontata nel modo più idoneo. Quanto poi all’Alta Corte disciplinare, essendo unica, “dovrebbe giudicare indifferentemente Pubblici Ministeri e Giudici, come se non dovessero essere separati in carriere diverse dato che – dicono – l’etica professionale delle due categorie è e deve essere diversa”. Una Corte, inoltre, le cui pronunce sono impugnabili dinanzi a sé stessa, sia pure in diversa composizione, scelta contraddittoria rispetto all’impianto della riforma che vorrebbe evitare “contiguità” nel sistema giustizia, che invece crea un groviglio “assurdo e contraddittorio” che “non reggerebbe di fronte alla Corte costituzionale”. E che porta Zagrebelsky a dire che “il senso profondo della “Riforma” è questo, l’intimidazione: Divisione dei magistrati in due status diversi; estrazione a sorte per rompere i rapporti di colleganza e creare isolamento; sottoposizione a una spropositata istanza disciplinare. Che cosa c’è da aggiungere per comprendere il senso di questa Riforma?” Che, tra l’altro, viene sottoposta all’esame dei cittadini con un unico voto, in blocco. Mentre sarebbe stato più logico prevedere che il voto fosse stato scisso, in quanto può capitare che l’elettore sia favorevole a uno o più aspetti della riforma e contrario a tutti gli altri o viceversa.

Il volume si sofferma, quindi, su vari aspetti del sistema della giustizia penale, quello sul quale sarebbe stato necessario intervenire per garantire certezza dei tempi delle decisioni, ciò che interessa il cittadino, profili trascurati dal legislatore il quale si è preoccupato esclusivamente di aspetti di carattere strutturale (le “carriere” dei magistrati) che non incidono, come ha spiegato lo stesso ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulle procedure e, quindi, sugli interessi dei cittadini impegnati in una azione giudiziaria civile o penale che sia. Il libro spiega nel dettaglio come funziona oggi la giustizia penale mettendo in risalto le carenze denunciate in tutte le sedi che sarebbe stato opportuno affrontare per dare al cittadino quel servizio giustizia del quale ha bisogno e che non viene assolutamente affrontato con la riforma come invece si sostiene dai propagandisti del Si.

Passando alla enunciazione della riforma il libro affronta le ragioni del NO cominciando dalla “separazione delle carriere” ritenuta uno “specchietto per le allodole” perché è l’aspetto meno importante: “i piatti forti sono lo sdoppiamento e l’indebolimento del CSM e l’espianto delle funzioni disciplinari dal CSM a favore dell’alta Corte meno indipendente, perché più “politica”. 

Premesso che per i magistrati non cambierebbe nulla se vincesse il SÌ, in quanto giudici e pm continuerebbero a ricevere lo stesso stipendio, a lavorare negli stessi palazzi di giustizia, negli stessi uffici, nelle stesse aule, nelle stesse postazioni di oggi, la riforma – a giudizio di Travaglio – separa le carriere ma non le funzioni, almeno fino all’entrata in vigore della legge di attuazione. Sostiene che i Pubblici Ministeri sarebbero meno imparziali. È la tesi ricorrente dei fautori del NO: “Il PM non è l’accusatore, l’“avvocato dell’accusa” o “della polizia”. E non deve “vincere”: deve rendere giustizia. Non trovare un colpevole purchessia, ma quello che ritiene il responsabile del reato e sottoporlo al giudizio del gup per il rinvio a giudizio e del giudice per la sentenza. Se, sulla colpevolezza dell’indiziato, nutre ragionevoli dubbi o non ha elementi sufficienti per dimostrarla, deve chiedere l’archiviazione, o il proscioglimento, o l’assoluzione. Il buon pm non è quello che ottiene più arresti, rinvii a giudizio e condanne, ma quello che ricostruisce meglio la verità dei fatti nell’interesse dei cittadini”.

Ho riportato questa analisi sul ruolo del Pubblico Ministero perché, immagino suggestionati dalla visione dei telefilm di Perry Mason, molti ritengono che il nostro Pubblico Ministero sia un po’ come il Procuratore Distrettuale americano che agisce “nell’interesse dello Stato”, mentre il nostro PM agisce “nell’interesse della legge”. Cioè il suo ruolo è quello di rappresentare al giudice delle certezze ragionevoli in ordine alla colpevolezza o all’innocenza di un soggetto che gli è stato segnalato come responsabile di un reato, al fine di ottenere una pronuncia giusta. Ed è per questo che il PM deve avere la stessa cultura giuridica del giudice. E questa, che viene ritenuta un’anomalia rispetto ad altre realtà istituzionali, invece è un elemento di validità del sistema, ancorché in senso dispregiativo ci venga detto che l’Italia condivide questa posizione con la Turchia, la Romania e qualche altro stato ritenuto meno liberale. Perché è proprio per ottenere una pronuncia più giusta che il PM deve ragionare come il giudice, non preoccupato di far condannare un soggetto ma di ottenere una sentenza conforme alla legge. Pertanto, se le “funzioni” sono giustamente separate non è necessario che siano separate le carriere perché nell’esercizio dei diversi ruoli giudici e PM esprimono la loro valutazione dei fatti senza che, essendo colleghi in una stessa carriera e magari amici, siano reciprocamente condizionati dalle rispettive opinioni all’affermazione delle quali non hanno un interesse personale apprezzabile e concreto. Del resto, per restare alla metafora dell’amicizia, due amici dialogano e si confrontano senza necessità di “dover” raggiungere una medesima idea. D’altra parte, se la colleganza offuscasse realmente l’indipendenza del giudice perché non distinguere le carriere dei magistrati secondo il grado di giudizio primo, appello e Cassazione? Eppure, nessuno dubita che il giudice d’appello decida pensando alle tesi espresse dall’amico o collega di concorso estensore della sentenza di primo grado. E così tra appello e Cassazione.

Posto che l’aspetto più rilevante, come è stato sostenuto, è quello della costituzione del Consiglio Superiore diviso, nell’ipotesi riformatrice, in tre soggetti, due con funzioni di gestione del personale di magistratura, per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti e l’altro come responsabile del processo disciplinare, è considerato un elemento negativo la scelta del sorteggio dei componenti. Un tema sul quale si riscontrano obiettivamente, come in un’altra parte del libro ampiamente illustrati, notevoli cambi di idee, perché il sorteggio può sembrare una soluzione del problema del cosiddetto “strapotere delle correnti” ma è anche un elemento di indebolimento della componente togata dei rispettivi Consigli. Infatti, mentre i responsabili politici vengono sorteggiati in un’area individuata dalla maggioranza parlamentare, la quale naturalmente tenderà a scegliere i più adatti ad esercitare quel ruolo nell’interesse della politica, i componenti togati saranno tratti da una platea enorme, per cui saranno soggetti privi di ogni rappresentatività. Né vale l’osservazione, un giudice che può condannare all’ergastolo può ben decidere sull’assegnazione di un posto di funzione. Non necessariamente, sono ruoli diversi.

Quanto poi all’ “Alta Corte” disciplinare giudicata “molto bassa”, si sottolinea come chi viene condannato disciplinarmente non potrà più impugnare la sentenza in Cassazione, come avviene oggi a seguito delle condanne emesse dalla Sezione disciplinare del C.S.M., ma dovrà impugnarla dinanzi alla stessa Corte che l’ha già condannato. Una scelta, quanto meno, dubbia.

Dopo le ragioni del SÌ e del NO un capitolo, il quinto, illustra tutte “le bugie del SÌ” che sono supportate anche da valutazione di ciò che avverrebbe o avviene all’estero, con la sottolineatura che, ove c’è la separazione delle carriere, argomento che ricorre nel dibattito politico e giornalistico, il Pubblico Ministero è sottoposto alle direttive del ministro della Giustizia, cioè del Governo. 

Argomento presente nelle polemiche di questi giorni è quello degli “errori giudiziari” in un capitolo, il settimo, nel quale vengono individuati, come veri o inventati, ma che comunque sono un fattore umano, una gravissima mancanza di giustizia che però può avere molte cause. Può nascere da errori umani dovuti alla professionalità del singolo, alle condizioni di lavoro e alla quantità dei processi assegnati ai magistrati. Ma può anche essere causata da disfunzioni dell’ordinamento giudiziario e delle collaborazioni dei quali i magistrati si avvalgono. Far dipendere gli errori giudiziari dalla unicità della carriera appare una conclusione azzardata.

C’è, poi, un capitolo molto simpatico, l’ottavo, che è quello dei “voltagabbana” del SI e del NO, ricco di personalità illustri molte delle quali tengono banco sui giornali e nei talk show che nel corso del tempo hanno cambiato opinione spesso a distanza di poco tempo e in momenti vicini al dibattito parlamentare. Personaggi illustri che si affacciano in televisione e nelle sedi politiche ad illustrare una posizione spesso del tutto diversa da quella che avevano difeso in precedenza. Naturalmente cambiare idea è sempre motivo di apprezzamento quando sorretto da studio e riflessione, meno quando la nuova opinione è conseguenza di una scelta di comodo.

Infine, conclude il volume una sorta di intervista a Nicola Gratteri, gran campione del NO le cui tesi sono notissime e offrono elementi di valutazione ai fini delle scelte che i cittadini saranno chiamati a fare il 22 e il 23 marzo.

Un libro molto interessante, dunque, perché, al di là della prospettazione delle ragioni del NO offre tanti elementi di conoscenza preziosi per chi vuole approfondire il tema giustizia decidere con piena consapevolezza in una scelta fondamentale per il buon funzionamento non solo dell’ordinamento giudiziario ma della stessa democrazia nel nostro Paese. 

Qualche altra proposta, come per quelle che Travaglio chiama “le balle del SÌ” raggruppate in quattro macro insiemi. Ci sono quelli che dicono che bisogna votare SÌ per separare i PM dai giudici, “una panzana perché le loro funzioni sono già separate, tant’è che oggi solo lo 0,4% dei 9400 magistrati ogni anno passa da una funzione all’altra e se volevano azzerare lo 0,4% facevano un’altra legge ordinaria come la Cartabia e la Mastella Castelli e nessuno sarebbe più passato da una funzione all’altra senza bisogno di toccare la Costituzione”.

La seconda balla è che purtroppo se sono nella stessa carriera e i giudici tendono a dare ragione al PM si appiattiscono. “Io non ho mai capito – dice Travaglio – perché se stanno nella stessa carriera deve essere il giudice ad appiattirsi su PM e non il PM ad appiattirsi sul giudice”. E aggiunge: “io che ho fatto cronaca giudiziaria so benissimo che è più frequente il caso del PM che si appiattisce sul giudice perché il PM non decide, il PM chiede e il giudice dispone arresti, intercettazioni, perquisizioni rinvio a giudizio, condanne”. Quindi il PM per non prendere continuamente musate davanti al giudice, conoscendolo fa delle richieste che immagina il giudice possa accogliere. Se sa che un giudice su certe cose non transige non è che va a sbattere tutte le volte. Quindi è più frequente il PM che si appiattisce sul giudice che viceversa, perché è il giudice che ha il coltello dalla parte del manico, che il pm propone, il giudice dispone. Dopodiché se il giudice dà ragione al PM può anche essere che è perché il PM ha ragione oppure perché il giudice pensa che il PM ha ragione. Perché il PM dovrebbe avere sempre torto? Non si è capito che è comunque un magistrato che ha una sua esperienza quindi se è bravo avrà ragione. Le statistiche sono così allarmanti da farci pensare che i giudici in quanto colleghi dei PM gli diano sempre ragione? “Niente affatto, l’ultima statistica che abbiamo dice che il 54% delle sentenze dei giudici ha dato torto ai pubblici ministeri. “Che non vuol dire che abbiamo il 54% di innocenti perseguitati dai PM come dicono i cialtroni che si fanno chiamare i garantisti e che sono solo dei cialtroni. Tra i 54% ci sono le prescrizioni, ci sono quelli che ritirano la querela e quindi salta il processo, ci sono quelli che la fanno franca perché nel frattempo è passata una riforma, un condono, una depenalizzazione, ecc.”. E fa l’esempio della Ferragni. “Mica l’hanno assolta, l’hanno prosciolta perché c’è stato il ritiro della querela”. Statisticamente vengono computate come assoluzioni, ma non è che l’hanno perseguitata se c’era una querela il processo andava avanti. Bene 54% delle pronunce dei giudici sono comunque difformi da quelle dei pubblici ministeri e nel 21% dei casi si tratta di affermazioni di merito opposte a quelle dei pubblici ministeri ha ragione il giudice. E chi l’ha detto può benissimo darsi che avesse ragione pubblico ministero. Quanti errori giudiziari sono assoluzioni di colpevoli, mica ci sono solo le condanne degli innocenti però per convenzione tra il giudice e il pubblico ministero conta la parola del giudice e tra le parole dei vari giudici dei vari gradi di giudizio per convenzione conta quello dell’ultimo che ha parlato. “Chi ci garantisce che quello di Cassazione è più intelligente e più perspicace di quello d’appello e che quello d’appello è più perspicace di quello di primo grado, e quello di primo grado è più perspicace e intelligente del gup è che il gup è più intelligente perspicace del PM. Nessuno, è semplicemente una convenzione che a un certo punto devi mettere il punto. E quindi l’ultimo che ha parlato ha ragione. Ma è una convenzione. Non è che se la Cassazione dà torto al PM o al giudice di primo grado di secondo grado quelli di primo grado di secondo grado del PM sono degli incompetenti e quello della Cassazione è un genio. È semplicemente che la Cassazione ha l’ultima parola, fine. È una convenzione mica è giustizia divina. La giustizia è umana. Quindi non tutti le volte in cui il giudice smentisce il PM questo ha sbagliato. Questa è un’altra sciocchezza che raccontano. È semplicemente che la vedono diversamente. È difficile che quando hai il filmato di uno che fa una rapina o un omicidio o quando becchi uno col coltello nella pancia della vittima i PM e il giudice la vedano diversamente perché c’è la pistola fumante”.

Diverso è il caso del processo indiziario quando tu fai un mosaico di indizi che alla fine possono convincere il giudice che sia provata la colpevolezza dell’imputato ma possono anche convincerlo che non sia sufficientemente provata. Magari il PM vede il bicchiere mezzo pieno e il giudice lo vede mezzo vuoto. Ma può anche capitare che il PM lo veda mezzo vuoto e chieda l’assoluzione e il giudice lo vede mezzo pieno e dia la condanna chi ha ragione? È un processo indiziario e una valutazione oltre ogni ragionevole dubbio. È per quello che abbiamo vari gradi di giudizio per assicurarci che lo stesso caso lo esaminino tanti magistrati in modo che alla fine si arrivi a un verdetto equo. A questo servono i gradi di giudizio e noi ne abbiamo più di tutti gli altri paesi del mondo. Per questo abbiamo più sentenze difformi, l’una con l’altra. E nei paesi dove c’è un solo grado di giudizio, salvo eccezioni, è difficile che un giudice decida diversamente dall’altro perché decide uno solo e non fa neanche la motivazione per spiegarlo. In America c’è un solo grado di giudizio, salvo rare eccezioni. Ed è pure senza motivazione, verdetto secco, colpevole o innocente. Su cosa fai l’appello se non c’è la motivazione. Sfido io che durano poco. C’è un colpo secco, non devi neanche perder tempo a scrivere la motivazione. Io mi sento più garantito dal nostro sistema. Questa è la differenza fra l’errore giudiziario e la valutazione difforme tra vari magistrati.

Ancora. “Ci dicono che questi magistrati non pagano mai. Questa è bella da sentire, suona bene “non pagano mai”. “A me – dice Travaglio – risulta che siano i politici che non pagano mai. Hanno l’immunità parlamentare sulle intercettazioni, sui sequestri delle chat, sulle perquisizioni. Ogni volta che c’è un reato ministeriale si trincerano dietro l’insindacabilità nell’esercizio delle loro funzioni. Vedi il caso Almasri, per Nordio Mantovano, addirittura per una funzionaria del ministero la Bartolozzi, che rientra per “immunità contagiosa”, in quella dei ministri. Sono loro che non pagano mai non puoi querelare se ti diffamano mentre se tu diffami loro di querelano”. I magistrati sono come tutti i cittadini, possono essere indagati, intercettati, perquisiti, arrestati, processati condannati e condannano spesso per reati, quindi dal punto di vista dei reati non c’è differenza fra un cittadino comune e un magistrato. 

Poi ci sono le infrazioni disciplinari. Sono tutte previste dalla legge. Sono violazione dei doveri di imparzialità, correttezza di licenza e riserbo, equilibrio nell’esercizio delle funzioni di giudice o di PM, inclusi comportamenti scorretti, gravi violazioni di legge, illeciti penali che possono essere anche disciplinari. Chi se ne occupa è la Sezione disciplinare del CSM. In futuro vogliono dare questo potere all’alta Corte disciplinare. Ma già oggi il magistrato che incorre in quei comportamenti viene denunciato al Csm da chi è titolare dell’azione disciplinare, il ministro della Giustizia, che ha pure l’Ispettorato per andare a fare le indagini sui magistrati che si sospetta commettano infrazioni disciplinari, e il Procuratore Generale della Cassazione. Quando sentite dire che il Csm non ne processa sufficienza tenete conto che il CSM non può processare un magistrato se il Ministro o il Procuratore Generale della Cassazione non li incolpa e non li deferisce al Csm. Il CSM è obbligato ad attivare il procedimento disciplinare. Si dice, li assolvono sempre. Falso, falsissimo. Nel 2024 il 41% dei procedimenti disciplinari è finito con una condanna, altri col non luogo a procedere e altri con l’assoluzione. Voi direte troppo poche le condanne. Può essere. A quel punto che cosa succede è solo un primo grado. Il Ministro se ritiene che una assoluzione di un magistrato davanti al CSM sia ingiusta perché “una mano lava l’altra” e “cane non mangia cane” eccetera ha l’obbligo di ricorrere davanti alle Sezioni Unite della Cassazione contro l’assoluzione del magistrato. Negli ultimi tre anni Nordio ha ricorso in Cassazione contro le assoluzioni dei giudici da parte del Csm una volta e mezza all’anno ha fatto 5 ricorsi in tre anni mentre il Procuratore Generale della Cassazione, che è un magistrato, quello che dovrebbe colludere coi magistrati assolti ha fatto ricorso 50 volte cioè 10 volte tanto Nordio quindi si vede che Nordio è più convinto delle assoluzioni dei magistrati da parte del Csm rispetto al P.G. della Cassazione. E allora di che cosa stiamo parlando? Voi direte ma comunque sono pochi i procedimenti rispetto a tutti i magistrati italiani davanti al CSM come si fa a sapere se sono pochi o se sono tanti? Si va a confrontare con quello che succede negli altri paesi. Noi ne abbiamo 7400. Prendiamo due paesi che hanno un numero abbastanza omogeneo al nostro la Spagna, la Francia e la Germania che ha 25.000 di magistrati quindi è un’altra categoria. Parliamo di paesi omogenei in Italia ogni anno nell’ultima decade sono stati condannati dal Csm lo 0,5% dei magistrati in servizio all’anno, in Spagna lo 0,2, meno della metà in Francia, lo 0,1, un quinto di noi. 

Non è vero, quindi, non è vero che il nostro CSM dato che sono colleghi e generoso e corporativo è il più severo tra i paesi omogenei.

Il nostro sistema è molto severo, molto più severo di quello degli ordini professionali. Secondo alcuni calcoli in Italia viene condannato un avvocato ogni 10 magistrati in proporzione e secondo altri un avvocato ogni 5 magistrati disciplinarmente quindi la giustizia disciplinare dei magistrati è molto più severa di quella degli avvocati e di altre categorie professionali.

Un po’ di idee per chi sta riflettendo su come votare. Non abbiamo nascosto nessuna idea e nessuna critica tra quelle messe in campo dai paladini del SI e da quelli del NO richiamando le opinioni manifestate da Travaglio nel libro, e in alcune sue esternazioni tra “Otto e Mezzo”, “Dimartedì” e “TikTok”.

Mi auguri che siano utili ad una scelta più consapevole.

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