dell’ Avv. Jacopo Severo Francesco Bartolomei
Il Presidente Sergio Mattarella ha promulgato la legge recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, di riforma del sistema elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati in un clima di accese contrapposizioni. E l’indomani 9.10.26 il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, cosicché entrerà in vigore il 25 p.v., non appena spirato il termine della vacatio legis.
La tempestività della promulgazione può ascriversi, secondo alcuni osservatori, alla circostanza che il Capo dello Stato aveva attentamente seguito il dipanarsi dei vari passaggi parlamentari della riforma, intervenendo col suggerimento di almeno tre modifiche nelle interlocuzioni:
- Innalzamento alla soglia del 42%, anziché del 40%, dell’operatività del premio di maggioranza previsto a favore della coalizione vincente, alla stregua dell’insegnamento della giurisprudenza costituzionale per cui la previsione di un premio senza soglia minima congrua lede la rappresentatività dell’organo (sentt. nn. 01 del 2014; 35 del 2017);
- L’aggiunta della specificazione che la designazione del candidato Premier avvenga “fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica” sancite dall’art. 92 Cost. in tema di formazione del governo;
- Il destino di voti espressi in favore di partiti o movimenti, che non raggiungano la soglia di sbarramento del 3% voti validi. Nella versione predisposta dal governo, infatti, tali voti non concorrevano a far scattare il premio di maggioranza, eccetto che per il miglior perdente.
Occorre aprire una piccola parentesi, al riguardo del cd. diritto di tribuna. L’istituto era già vigente nel cd. Rosatellum e aveva trovato applicazione nell’intesa tra Enrico Letta e Carlo Calenda. Come ricorda il prof. Stefano Ceccanti, il diritto di tribuna venne usato nelle elezioni politiche del 2018, con *Europa, lista che mancò di un soffio il 3%, ma ebbe candidati eletti nella parte uninominale dello schieramento di sinistra. Il precedente illustre risale al 2006, quando i candidati dell’Udeur di Clemente Mastella si presentarono all’interno delle liste dell’Ulivo alla Camera dei deputati, seppur allora vigesse il sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza, molto differente da quello attuale.
Le criticità che il diritto di tribuna presenta sono riconducibili al fattore genetico: l’istituto nasce come correttivo democratico alle distorsioni del sistema elettorale, ma si trasforma in un appannaggio riservato.
Infatti tali criticità si incentrano su due aspetti salienti:
- Il trasformismo, patologia endemica del parlamentarismo italiano; lampante il caso di Luigi Di Majo, assurto a notorietà quale Vicepresidente Camera in quota M5S, costretto alla candidatura sotto le insegne del “già vituperato” PD.
- Il verticalismo, foriero di accordi non trasparenti, in quanto ne usufruiscono solo leader di partito (Tabacci, Calenda, etc.) e non altri deputati, con evidenti tracce di personalismo.
Inoltre era previsto per non rendere palese la incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 48, ma un diritto di tribuna senza riserva di seggi produce una pseudo rappresentatività.
***************
Tra i vari profili di criticità costituzionale della nuova normativa sinora segnalati, i nodi salienti a nostro avviso sono i seguenti:
I. L’entità del premio di maggioranza spettante a garanzia della governabilità, laddove una lista raggiunga la soglia del 42% dei voti validi in entrambe le Camere, senza nessun riferimento al dato di affluenza. In tal caso la coalizione vincente ottiene una cospicua pattuglia di parlamentari in più: 70 deputati e 35 senatori, purchè dentro il tetto di 220 seggi a Montecitorio e 113 a Palazzo Madama.
II. L’obbligo di indicazione del candidato Premier già all’atto di presentazione della lista o delle liste collegate.
Orbene mentre la prima criticità attiene al meccanismo tipico del sistema elettorale, che assolve alla funzione di tradurre in seggi assegnati il consenso espresso nelle urne, invece il secondo snodo si pone a un livello diverso e più pregnante. La criticità attiene al livello di condizionamento “riformatore o innovatore” della forma di governo parlamentare razionalizzato, che pur sottoposta agli adattamenti richiesti dall’evoluzione storica è rimasta invariata dal 1948.
Il secondo rilievo di incostituzionalità censura la perniciosità della surrettizia introduzione di una forma di Premierato de facto, che la modifica apportata con riferimento alla “salvezza delle prerogative del Capo dello Stato” sancite dall’art. 92 cpv. Cost. attenua ma non elide.
Al riguardo si segnala il dato politico che il partito di maggioranza relativa FdI, con dichiarazione del capogruppo a Montecitorio, abbia salutato l’approvazione della legge enfaticamente quale “nascita della III Repubblica”.
Riconoscendo che la norma sulla designazione del Premier rappresenta “una novità che lega le mani nel momento della formazione del governo”, si è autorevolmente affermato che “appare proprio una modifica surrettizia e furbesca di chi persegue il disegno del premierato” (Enzo Cheli, intervista a La Repubblica 10.10.26,pg.10).
La celebrazione dell’Alba di un giorno nuovo costituisce una rivendicazione singolare, perché laddove gli esponenti della maggioranza rivendichino l’avvio di una pretesa Terza Repubblica, significa che con legge di grado ordinario si intende mutare l’assetto del regime parlamentare, torcendolo in direzione di quel Premierato, che seppur auspicato dal Governo Meloni, sinora non si è riuscito ad ottener seguendo la via maestra della revisione costituzionale ex art. 138 Cost. (contemplante un eventuale referendum approvativo).
Altro profilo ancillare di censura, è la circostanza che alcuni potrebbero presentare una lista solo per dare una rappresentanza parlamentare al proprio settoriale substrato elettorale (si pensi nel passato al cd. Partito dei pensionati), senza la pretesa di rivendicare per sé o per altre liste l’ascesa al governo.
Quindi l’obbligatorietà dell’indicazione del premier costituirebbe un vulnus al diritto di elettorato attivo e passivo sancito ex art. 48 Cost., in occasione del prossimo rinnovo del Parlamento.
