venerdì, Ottobre 30, 2026
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La Suprema Corte ed il gameover per l’ex-Ilva

“Una mescolanza di lacrime e sorrisi, di pietre e fiori, di cipressi in lutto e cielo luminoso, che ci dà l’impressione di volgere lo sguardo alla morte dal lato più felice della tomba”

  Henry James, circa Cimitero acattolico Roma

dell’Avv. Jacopo Severo Francesco Bartolomei

Nella pervicace gincana tra aule giudiziarie e tavoli permanenti di confronto Governo-sindacati, e dopo una pletora di provvedimenti emergenziali, negli ultimi due decenni di convulse vicende imprenditoriali, cambi di gestione e piani di bonifica, decine di pronunciamenti giurisdizionali, la tormentata vicenda dell’ex-Ilva sembra arrivata allo snodo finale.

La Suprema Corte nella massima espressione delle Sezioni Unite civili ha depositato la sentenza con cui scandisce la fine dei giochi processuali per l’ex Ilva. Infatti sono stati rigettati i ricorsi che Acciaierie d’Italia e Commissari Ilva hanno proposto contro il decreto della Corte d’Appello di Milano in data 27.07.26, con cui si disponeva l’immediata chiusura dell’area a caldo dell’impianto siderurgico tarantino entro fine ottobre, riconoscendo assoluta prevalenza al diritto della tutela della salute collettiva rispetto alla libertà d’impresa, secondo la scala valoriale sia della giurisprudenza delle Supreme Giurisdizioni nazionali e CGUE, che della vigente codificazione costituzionale. Il Collegio giudicante – Presidente ed estensore Lorenzo Orsenigo – statuì alla luce del seguente principio: “nel conflitto tra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni, non può che prevalere quest’ultimo”.

Orbene, nonostante all’udienza pubblica del 20.10.26, i difensori di parte ricorrenti avevano intravisto un barlume nella tesi esposta dall’Avvocato generale, Luigi Biritteri, con funzioni di PG, a proposito della pericolosità dell’emissione di polveri sottili e della presenza dell’amianto negli altiforni, il Supremo Collegio è stato di diverso avviso, riconoscendo che il bilanciamento condotto dalla Corte Territoriale fra contrapposte esigenze, era corretto perché teneva conto del riformulato art. 41, comma secondo e terzo, Cost. ex legge costituzionale n. 1 del 2022.

Il rappresentante della Pubblica accusa aveva argomentato che “il decreto impugnato non ha fondato l’ordine di sospensione su un accertamento in concreto del pericolo per la salute, ma sull’illegittimità dell’Aia 2025 per contrasto con la direttiva 2010/75/UE come interpretata dalla Corte di Giustizia. Mentre la giurisprudenza richiamata dai controricorrenti va nella stessa direzione… esigendo che la prosecuzione dell’attività industriale sia accompagnata da una valutazione effettiva dei suoi effetti sulla salute della popolazione esposta e che la tutela non si arresti alla conformità formale degli atti”.

Invece, la Cassazione (primo Pres.te Pasquale D’Ascola, Rel. Paola Vella) nella sentenza sostiene che la Corte Territoriale, sulla scorta dei principi di precauzione e prevenzione, nonché di causalità attenuata, non abbia errato nel formulare il giudizio di pericolosità attuale e rilevante sulla base di plurime risultanze probatorie acquisite, senza necessità di apposita ulteriore CTU. Tale irrilevanza del richiesto supplemento istruttorio è confermata “anche alla luce di dati pacifici tra i quali numerosi e frequenti incidenti verificatisi nello stabilimento nonché l’obsolescenza e fatiscenza degli impianti”.

La sentenza si sofferma sull’amianto ancora presente negli impianti, ritenuto il fattore scatenante di tumore maligno della pleura (mesatelioma da asbesto), che nella popolazione di Taranto e Statte è quattro volte superiore rispetto all’usuale, secondo dati epidemiologici consolidati. L’amianto che si trova all’interno dei cowpers (scambiatori di calore, inventati nel 1857 da E. A. Cowper), fondamentali per il funzionamento degli altiforni, doveva esser del tutto rimosso entro il 23.08.23. Ma così non è stato e detti recuperatori, ove passa aria sino a 1.400 gradi sotto forma di “vento caldo”, sono potenzialmente in grado di disperdere le fibre d’amianto nell’atmosfera, vista l’obsolescenza degli impianti. Il termine di chiusura al 15.12.26 era stato previsto nell’ultimo d.l. per lo spegnimento degli altiforni (ora in fase di pre-riscaldo), in ragione dell’attesa del deposito della sentenza della Cassazione. Ora spetterà ai Commissari la decisione nel dettaglio, di stabilire le modalità tecniche e i tempi dello spegnimento, giacché è notorio che una volta spenti gli altiforni non sono più utilizzabili, per l’area a caldo dell’ex-Ilva è giunta la tappa finale.

Le Acciaierie hanno avanzato la richiesta di cassa integrazione straordinaria per 8.622 unità sul totale in organico di 9.626 cioè per la quota del 90% della forza occupata, in quanto l’area a caldo non è solo la parte più strategica dell’impianto siderurgico, ma anche quella che assorbe più lavoratori.

Laconica è arrivata la nota di Palazzo Chigi, secondo cui “il governo non può che prendere atto della pronuncia della Cassazione su ex Ilva, che disattende le motivate conclusioni della Procura Generale della stessa Cassazione. Lo stesso governo non si sottrarrà all’esercizio delle proprie responsabilità, come confermato dal decreto-legge entrato in vigore qualche giorno fa e come ribadito nell’incontro con i sindacati svolto a palazzo Chigi martedì scorso. È evidente che questa sentenza, il cui contenuto va approfondito, complica ulteriormente un percorso che è stato sempre più difficile e costellato da ogni tipo di ostacoli”.

Resta uno dei più grandi conflitti irrisolti della storia industriale italiana – ricordiamo la posa della prima pietra 9.7.1960, l’accensione del primo altoforno nell’ottobre 1964 durante Italsider, il raggiungimento massimi livelli occupazionali a inizio anni 80, sino al disastro ambientale della vexata gestione Famiglia Riva – allorquando la “grana” legata all’attività a caldo del polo siderurgico, con lo spegnimento dell’altoforno, arriva ad un opaco game-over.

(foto da Wikipedia)

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