di Salvatore Sfrecola
Nel linguaggio della “diplomazia istituzionale”, con “moral suasion” è definita una sollecitazione proveniente dal Quirinale con la quale Palazzo Chigi viene invitato a tener conto dell’orientamento del Capo dello Stato rispetto ad una iniziativa del Governo ritenuta inopportuna o, più spesso, di dubbia costituzionalità. È accaduto nei giorni scorsi, nella fase concitata della discussione parlamentare sul bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2026, che sia stata diffusa la voce di un duplice intervento del Colle, ripreso dalla stampa, e non smentito, in ordine all’ipotesi, da un lato, di affidare ad un decreto-legge la definizione di proposte di modifica su cui non ci sarebbe stato accordo politico, dall’altro, quella di inserire nel testo della legge di bilancio norme prive di effetti finanziari. Questi sembrano i termini dei dubbi manifestati, oggetto della richiamata moral suasion, che per la delicatezza della materia merita qualche riflessione.
Quanto all’ipotesi di accompagnare la legge di bilancio con un provvedimento autonomo esso sarebbe stato suggerito soprattutto dalla preoccupazione, stante il contrasto su alcune norme fra i partiti della maggioranza, di non sforare il termine del 31 dicembre per evitare il ricorso all’“esercizio provvisorio”, preoccupazione di tutti i governi. Timori d’immagine, soprattutto, perché è la Costituzione prevede l’esercizio provvisorio che sappiamo sarebbe gestito nei termini della proposta di bilancio, quindi in conformità alle esigenze del nuovo anno, fino a quattro mesi.
Per evitare questa ipotesi ed approvare il bilancio nei termini di legge nulla esclude dunque che, a fronte di numerose e impegnative richieste di modifica del testo in discussione, il Governo adotti un decreto-legge a condizione di una solida copertura finanziaria degli oneri che ne derivano, nel rispetto dunque della Costituzione. Per cui non si comprendono i dubbi che sarebbero stati manifestati dagli Uffici del Quirinale, se le motivazioni non riguardano il merito delle norme che sarebbero confluite nel provvedimento d’urgenza.
È stato in proposito osservato che, almeno per una delle leggi di bilancio di altri governi (Conte, per esempio) gli obiettivi di finanza pubblica cambiarono più volte senza che il Parlamento ne avesse avuto formalmente neanche contezza, prima della chiusura della sessione di bilancio, che pure si basava su saldi in evoluzione, dopo il voto delle Assemblee solo su quelli iniziali. Nessuno ebbe da ridire.
Diversa è evidentemente l’ipotesi dell’approvazione dell’intera manovra di bilancio per decreto-legge che contravverrebbe al disposto dell’ultimo comma dell’art. 72 Cost. Ipotesi possibile solamente ove non fosse approvato il bilancio al termine del periodo massimo previsto dalla Costituzione per l’esercizio provvisorio (30 aprile) per evitare, dal 2 maggio, il blocco totale dello Stato che non potrebbe effettuare pagamenti né riscuotere entrate.
Quanto alla seconda moral suasion, riferita alla presunta incostituzionalità di norme della legge di bilancio prive di effetti finanziari, va ricordato che da anni ormai quella legge ha perduto la natura di legge formale, com’era configurata un tempo, quando le norme sostanziali innovative dell’ordinamento erano consegnate alla legge “finanziaria” ed a quella “di stabilità”. Per cui la legge di bilancio (anche quella per il 2026), ha sempre contenuto norme di carattere microsettoriale. E nessuno ha sollevato dubbi, come del resto per le disposizioni prive di effetti finanziari, che è il caso in esame.
La legge di bilancio è stata approvata questa mattina in via definitiva ma alcune riflessioni indotte dal dibattito dei giorni scorsi mantengono la loro validità e le richiamiamo a futura memoria.
