di Valentino De Nardo, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Il risultato referendario ha espresso in modo inequivocabile la volontà dei cittadini di preservare l’equilibrio costituzionale e le garanzie di autonomia e indipendenza della Magistratura.
L’art. 100, 3°co., Cost. stabilisce che “la legge assicura l’indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei loro componenti di fronte al Governo”.
Pur essendo nella loro struttura e nelle loro attività disciplinati da leggi ordinarie, questi organi assumono rilevanza costituzionale, in quanto espressamente menzionati dalla Costituzione.
Inoltre, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti preesistono all’ordinamento repubblicano e, nel riconfermarli, la Costituzione ne prevede una posizione di assoluta autonomia e indipendenza nei confronti del Governo.
Pertanto, l’articolo 108, 2°co., Cost., rubricato sotto il Titolo V° intitolato “La Magistratura”, riguardante il complesso dei “giudici civili, penali, amministrativi e contabili” che esercita l’unitaria funzione giurisdizionale, stabilisce che “la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipanoi all’amministrazione della giustizia”.
La legge di riforma della Corte dei conti 7 gennaio 2026, n. 1, prevede, invece, un ben congegnato disposto fra la separazione delle funzioni giudicanti e requirenti, che sfocerebbe, di fatto, in una separazione delle carriere, nonostante il popolo si è espresso in senso contrario. Infatti, se il “No” vale per i magistrati ordinari, deve valere anche per quelli contabili, per i quali è prevista costituzionalmente una pari garanzia di indipendenza. In particolare, la riforma prevede l’accentramento delle funzioni requirenti sotto il controllo del Procuratore generale, che può liberamente avocare o sostituirsi in corso d’opera alle inchieste dei Procuratori regionali A ciò si aggiungerebbero la firma obbligatoria del Pg sui fascicoli delicati, che comporterebbe “una concentrazione di potere immensa”.
Inoltre, il potere di controllo preventivo sugli atti del Governo viene sottoposto ad un termine di decadenza di soli 30 giorni, trasformandosi alla scadenza in silenzio assenso, ossia in parere positivo sul provvedimento proposto. In tal modo si ricorre ad un istituto previsto per i diritti privati condizionati di fronte all’inerzia dell’Amministrazione e non certo in sostituzione di un dovere pubblicistico di controllo obbligatorio e vincolante. Il silenzio assenso risulta, infatti, estraneo alla logica della giurisdizione e del controllo, che richiedono una motivazione espressa. Per non parlare della limitazione dei casi di colpa grave ad ipotesi vincolate (in sostanza si tratta dei casi in cui chi decide ignora o stravolge elementi di fatto che emergono in modo chiaro dai documenti del procedimento) e soprattutto della limitazione della responsabilità dei funzionari e amministratori pubblici al risarcimento soltanto del 30 per cento del danno erariale e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’ indennità percepiti per il servizio reso all’ Amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
Per non parlare del controllo concomitante sugli enti sui quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, ormai reso facoltativo, perché affidato all’iniziativa dell’ente controllato. La legge delega, stabilisce, infatti, che il controllo possa essere svolto solo “su richiesta delle Camere, del governo o dell’amministrazione interessata” e che riguardi esclusivamente “piani, programmi e progetti” di rilevanza finanziaria e di significativo impatto socio-economico su cittadini e imprese. È inoltre previsto un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell’esercizio di tale funzione.
Ma subordinare il controllo concomitante alla richiesta di soggetti esterni rischia di comprometterne l’indipendenza e la tempestività. Inoltre, un controllo efficace, soprattutto su piani e progetti di particolare rilievo, dovrebbe fondarsi anche su un adeguato livello di trasparenza, mentre la legge introduce un perimetro di conoscibilità più ristretto.
Un ulteriore intervento negativo della riforma riguarda i tempi della prescrizione per l’accertamento della responsabilità del funzionario o amministratore ed ottenere il risarcimento del danno. La riforma stabilisce che questo termine, fissato in cinque anni, inizi a decorrere dal momento in cui si verifica il danno, anche se quest’ultimo emerge e l’amministrazione o i magistrati contabili se ne accorgano solo molto tempo dopo, come può accadere per opere particolarmente complesse. In altre parole, riducendo il tempo a disposizione per intervenire si rischia “di precludere l’azione risarcitoria nei confronti di condotte gravi, solo perché non immediatamente rilevate”, con conseguenti riflessi negativi sulla possibilità di risarcire alla collettività il danno causato.
Non è chi non veda che è stata violata con la riforma in esame, non solo l’indipendenza, ma la stessa effettiva esistenza della funzione di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti sulle spese e le entrate dell’Erario, a carico di tutti noi cittadini contribuenti.
È di tutta evidenza che la riforma in esame costituisce un ulteriore e forse non l’ultimo completamento di un disegno autocratico del Governo contrario allo Stato di diritto, fondato sulla separazione dei poteri ed allo Stato democratico, sulla sovranità del popolo e non dello Stato.
Non bisogna dimenticare, infatti, come si può facilmente notare dall’esame degli ordinamenti di diversi Stati, anche europei, che il passaggio dalle democrazie agli Stati autoritari, c.d. autocrazie, pur in presenza di diritto di voto dei cittadini e legittimo esercizio di rappresentanza popolare da parte dei pubblici poteri, il passo è breve, come ho concluso nel mio libro “Democrazia Universale”, edito dalla Cedam -Wolters Kluwer – nel 2022.
